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Diritto romano: locatio conductio e locatio rei

DIRITTO ROMANO: LOCATIO CONDUCTIO E LOCATIO REI


Locatio conductio
Nello schema della locatio conductio si fanno confluire tre distinte fattispecie contrattuali: locatio rei; locatio operis; locatio operarum.

Locatio rei
L’accordo delle parti è indirizzato al fine di mettere una cosa nella disponibilità temporanea del conductor dietro pagamento di una somma di denaro, oppure nei frutti della cosa locata.
Oggetto di locazione poteva essere qualsiasi cosa mobile o immobile purchè inconsumabile. Poteva essere una proprietà del conductor se la disponibilità materiale della res spettava a terzi.
La durata era decisa dalle parti. La locazione di fondi rustici durava cinque anni. Se allo scadere del tempo il locatore non chiedeva la restituzione della cosa e il conduttore continuava a farne uso allora si aveva il rinnovo tacito del contratto. Nel caso di fondi rustici il rinnovo tacito durava un anno e poteva ripetersi di anno in anno finchè il locatore non ne chiedesse la restituzione. Qualora l'affitto del fondo rustico comportasse il pagamento di una mercede, il conduttore poteva ottenere l'esonero parziale o totale se cause di forza maggiore avevano causato gravi danno al raccolto o la perdita totale di esso.
L'obbligazione del locatore era quella di mettere la cosa a disposizione del conduttore per tutta la durata prevista dal contratto.
L'azione per adempimento era l'actio ex locato. Se era in buona fede invece non c'era nessuna responsabilità per il locatore, però cadeva l'obbligazione del conduttore a pagare.
Alla fine del contratto la cosa doveva essere restituita così come era stata ricevuta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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