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Diritto romano: invalidità del negotio giuridico

DIRITTO ROMANO: INVALIDITÀ DEL NEGOTIO GIURIDICO


Esistono vari tipi di invalidità:
1. Nullità → un negozio, privo di uno degli elementi essenziali, è privo di effetti,   come se non fosse stato concluso.
2. Annullabilità → il negozio, a causa di un errore di uno degli elementi essenziali, produce momentaneamente effetti, ma può essere annullato per richiesta di una delle parti dal giudice.
3. Inefficacia → per mancanza di presupposto, il negozio non produce effetti
4. Impugnabilità → il negozio è valido ed efficace, ma una delle parti può impugnarlo davanti al giudice e chiedere l'invalidità dei suoi effetti.
Nel diritto romano venivano usati spesso nullità e dell'inefficacia, dato che la loro invalidità era dovuta a mancanza o insufficienza della forma prescritta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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