Obblighi negativi di condotta
Obblighi negativi di condotta: (articolo 108 comma 5 regolamento intermediari 16190/2007)
1) divieto per il promotore di ricevere contante o altri strumenti finanziari da investitore, con eccezione di assegni bancari/circolari non trasferibili intestati o girati o ordini di bonifico al soggetto abilitato presso cui opera o al soggetto cui sono offerti i servizi di investimento. Questo divieto è volto a prevenire abusi da parte del promotore finanziario ed è un divieto posto solo a capo del promotore e non del cliente: se il cliente versa in modo imprudente denaro al promotore, questo non può essergli contestato ne l’intermediario può contare su una riduzione della propria responsabilità solidale a causa del supposto concorso di colpa del cliente. L’intermediario che risarcisce il danno al cliente può rivalersi verso il promotore infedele con una azione di regresso. La violazione degli obblighi espone il promotore anche a sanzioni amministrative da Consob, consistenti richiamo scritto, sanzione pecuniaria, sospensione da uno o 4 mesi dall’albo e radiazione albo. (articolo 196 TUF). La disciplina dell’offerta fuori sede oltre che dell’obbligo di avvalersi del promotore finanziario, si caratterizza per il fatto che l’efficacia del contratto è sospesa per 7 giorni durante cui il cliente al dettaglio può esercitare il diritto di ripensamento recedendo dal contratto senza penalità o corrispettivo: tale sospensione riguarda solo i contratti di collocamento degli strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede. La facoltà di recesso è irrinunciabile, nel senso che un’eventuale rinuncia preventiva dal cliente al dettaglio non ha alcun effetto e questi può sempre esercitare il diritto di recesso. L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli è causa di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dal cliente. Non è necessario che il diritto di ripensamento sia menzionato anche nel contratto quadro, ma deve essere indicato solo nei singoli moduli di sottoscrizione. Il diritto di ripensamento non trova applicazione in Offerte pubbliche di vendita o sottoscrizione di azioni con diritto di voto, quando azioni e strumenti finanziari sono negoziati in mercati regolamentati italiani o paesi UE, per evitare manovre speculative su strumenti finanziari il cui corso non è influenzabile dall’intermediario e per la giustificazione tecnica legata ai tempi ristretti di svolgimento delle procedure. La consob ha ridotto il campo di applicazione del diritto di ripensamento affermando che in caso di acquisto di quote di fondi comuni di investimento o azioni di SICAV, il diritto vale solo al momento della prima adesione e non anche in occasione delle successive sottoscrizioni.
La fattispecie dell’offerta a distanza riguarda i medesimi prodotti e servizi dell’offerta fuori sede e vi sono abilitati a svolgerla i medesimi soggetti. Sono diverse la categoria dei soggetti protetti (consumatore, inteso come persona fisica che agisca per fini non rientranti nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale) e i contenuti della disciplina (non è previsto l’obbligo del promotore finanziario, data l’assenza di una relazione fisica tra cliente e offerente o suo incaricato; sono stabiliti modalità e termini per l’esercizio del diritto di ripensamento diversi da quelli previsti per l’offerta fuori sede. Ai sensi dell’articolo 11 dlgs 190/2005, efficacia contratti di investimento sospesa per 14 giorni durante cui il cliente può recedere senza penalità. Il diritto di ripensamento è più ampio perché riguarda tutti i contratti di investimento e non solo quelli di collocamento e gestione individuale e non si applica ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni di mercato finanziario che l’intermediario non è in grado di controllare.
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Autore:
Fabio Porfidia
[Visita la sua tesi: "Una spiegazione storico-economica della crisi attuale"]
- Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Facoltà: Economia
- Docente: Sandro Amorosino
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