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La fase di istruzione probatoria, quale seconda parte di istruzione della causa



Ora ci occupiamo del tema delle prove. Le nozioni generali in materia di prove le abbiamo già viste quasi tutte e, quindi, nello specifico, ci occupiamo della disciplina dei singoli mezzi di prova, che si trova sia nella Sezione III del Capo II del Titolo I del Libro II CPC, comprendente gli ARTT. 191 E SGG. CPC - riguardo l’assunzione al processo dei singoli mezzi di prova costituendi -, intitolata “Dell’istruzione probatoria”; sia nel Titolo II del Libro VI C. C., comprendente gli ARTT. 2697 - 2739 C. C. - riguardo la definizione, l’efficacia e l’ammissibilità dei singoli mezzi di prova -, intitolato “Delle prove”.
Finora, abbiamo sempre parlato genericamente di prova, perché, nel linguaggio giuridico, il termine “prova” ha una pluralità di significati e, perciò, individua più fenomeni; quali:
-il vero e proprio mezzo di prova, quale elemento di convincimento del giudice a quo e, in altre parole, strumento conoscitivo relativo a questioni di fatto controverse: i mezzi di prova si distinguono in costituendi e precostituiti;
-il procedimento attraverso cui il mezzo di prova è acquisito/è assunto al processo;
-l’espressione comune “Il fatto è provato!” indica il risultato di questo procedimento d’acquisizione del mezzo di prova.
In altre lingue, invece, vi sono diversi termini utilizzati per ciascun significato del termine plurisemantico “prova”: nella lingua inglese, ad esempio, il termine evidence indica il mezzo di prova e/o il procedimento di assunzione del mezzo di prova - da cui Law of Evidence, “Diritto delle prove” -, mentre il termine prof indica il risultato del procedimento di assunzione del mezzo di prova - da cui burden of proof, “Onere della prova” -.
Mentre, per quanto concerne la qualificazione giuridica dei fatti, vige il principio iura novit curia e, d’altro canto, per i meri fatti vige l’onere dell’allegazione, per quanto concerne le prove, EX ART. 115.1 CPC vale, in linea di massima, il principio dispositivo, fatti salvi i poteri istruttori esercitati d’ufficio del giudice.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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