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Barriere preclusive per deposito di eventuali memorie scritte



EX ART. 183.6 CPC è stabilito che «SE RICHIESTO, IL GIUDICE CONCEDE ALLE PARTI I SEGUENTI TERMINI PERENTORI [(che sono accumulabili/sommabili l’uno sull’altro, per il deposito di memorie scritte, inerenti attività che, pur essendo svolgibili in altro modo - oralmente, durante l’udienza di comparizione; o per scritto, entro atto di citazione e/o comparsa di risposta -, non lo sono ancora state). Quale ipotesi di riforma - allineata alla prassi processuale di vari Tribunali -, non recepita dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, si era pensato di conferire un potere discrezionale al giudice a quo riguardo la concessione di questi termini perentori, considerato il conseguente allungamento inevitabile dei termini processuali - di ben 30 gg. + 30 gg. + 20 gg. -. In particolare, mentre l’interpretazione costante di questo dettato normativo ritiene sufficiente la richiesta anche di una sola delle parti ai fini di tale concessione obbligatoria, la modifica proponeva che il giudice a quo concedesse tali termini perentori, solo se ricorressero giusti motivi, riservandogli, quindi, la scelta discrezionale di far svolgere queste attività tutte oralmente durante la prima udienza, fatte salve controversie di particolare complessità! Secondo la prof.ssa, questa proposta di riforma doveva essere recepita dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, perché è poco razionale che, come spesso capita nella prassi, siano richiesti due termini perentori diversi, l’uno per proporre delle eccezioni e, quindi, allegare dei nuovi fatti, oppure proporre nuovi mezzi di prova costituendi e/o produrre documenti; e l’altro ulteriore per la prova contraria]:

1) UN TERMINE DI ULTERIORI TRENTA GIORNI PER IL DEPOSITO DI MEMORIE LIMITATE ALLE SOLE PRECISAZIONI O MODIFICAZIONI DELLE DOMANDE, DELLE ECCEZIONI E DELLE CONCLUSIONI GIÀ PROPOSTE (invece di farlo oralmente EX ART. 183.5 CPC);

2) UN TERMINE DI ULTERIORI TRENTA GIORNI PER REPLICARE (per scritto) ALLE DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE (In altre parole, oltre all’implicita possibilità di contestare oralmente in udienza - il che, nella prassi processuale, è abbastanza raro -, il legislatore CPC concede al - difensore del - convenuto la possibilità di contestare per scritto/di opporre eccezioni alla reconventio reconventionis dell’attore EX ART. 183.5 CPC, quale eventuale allegazione di fatti impeditivi, estintivi e modificativi della reconventio reconventionis! Tuttavia, il legislatore CPC non gli concede l’ulteriore possibilità di rispondere previa proposizione di ulteriore domanda riconvenzionale), O MODIFICATE DALL'ALTRA PARTE, PER PROPORRE LE ECCEZIONI CHE SONO CONSEGUENZA DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI MEDESIME E PER L'INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA E PRODUZIONI DOCUMENTALI (Oltre all’allegazione di fatti ulteriori previa apposita memoria scritta, poiché l’indicazione dei mezzi di prova entro atto di citazione e/o comparsa di risposta non è a pena di decadenza, oltre all’indicazione orale durante la prima udienza, il legislatore CPC dà quest’ulteriore possibilità, previa memoria scritta, di richiesta/di istanza di parte di assunzione dei mezzi di prova costituendi; o di deposito/di produzione di prove documentali, quali mezzi di prova precostituiti, nella cancelleria del giudice a quo!);

3) UN TERMINE DI ULTERIORI VENTI GIORNI PER LE SOLE INDICAZIONI DI PROVA CONTRARIA (ESEMPIO: Poiché l’attore ha chiesto che sia sentito un testimone, ritenendo che le sue dichiarazioni testimoniali su certi fatti gli siano favorevoli, il convenuto può indicare, in tale memoria scritta, un altro o il medesimo testimone, ritenendo che le sue dichiarazioni testimoniali su altri fatti siano favorevoli a sé stesso)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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