Eventuale richiesta di chiarimenti alle parti, con l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio da parte del giudice a quo
Eventuale richiesta di chiarimenti alle parti, con l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio da parte del giudice a quo
EX ART. 183.4 CPC è stabilito che «NELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE OVVERO IN QUELLA EVENTUALMENTE FISSATA AI SENSI DEL TERZO COMMA (In altre parole, indipendentemente dal fatto che vi sia stata la comparizione personale delle parti per l’interrogatorio libero EX ART. 185.1 CPC), IL GIUDICE RICHIEDE ALLE PARTI, SULLA BASE DEI FATTI ALLEGATI, I CHIARIMENTI NECESSARI E INDICA LE QUESTIONI RILEVABILI D'UFFICIO DELLE QUALI RITIENE OPPORTUNA LA TRATTAZIONE».
Eventuale allegazione di fatti ulteriori: reconventio reconventionis ed eventuale emendatio di domande, eccezioni e conclusioni formulate in atto di citazione e/o in comparsa di risposta
Quale ipotesi di c. d. reconventio reconventionis, EX ART. 183.5 - PRIMA PARTE - CPC è stabilito che «NELLA STESSA UDIENZA L'ATTORE PUÒ PROPORRE LE DOMANDE (riconvenzionali) E LE ECCEZIONI, CHE SONO CONSEGUENZA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE O DELLE ECCEZIONI PROPOSTE DAL CONVENUTO [Sotto il profilo della proponibilità della domanda riconvenzionale, la posizione dell’attore è più svantaggiosa di quella del convenuto: mentre, ai fini della proponibilità della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, la giurisprudenza ritiene sufficiente la c. d. connessione impropria alla domanda principale, cioè l’identità/la comunanza delle sue questioni di fatto o di diritto rispetto a quelle della domanda principale dell’attore , per l’attore l’esigenza della sua proposizione deve sorgere, quale conseguenza/risposta logica, dalla domanda o dall’eccezione proposta dal convenuto, quali difese dello stesso contenute entro la comparsa di risposta EX ART. 167.1 CPC. Di conseguenza, se il convenuto si è limitato a contestare i fatti costitutivi dell’attore e/o ad opporre un fatto estintivo, l’attore non potrà formulare una reconventio reconventionis! ESEMPIO: L’attore domanda al giudice a quo la condanna del convenuto a restituire una somma di denaro datagli a mutuo; dal canto suo, il convenuto eccepisce il fatto impeditivo del vizio del consenso, cui, durante la prima udienza, l’attore può rispondere logicamente, opponendo una domanda riconvenzionale o un eccezione che richieda l’annullamento del contratto di mutuo.]. PUÒ ALTRESÌ CHIEDERE DI ESSERE AUTORIZZATO A CHIAMARE UN TERZO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 106 E 269, TERZO COMMA, (solo) SE L'ESIGENZA È SORTA DALLE DIFESE DEL CONVENUTO [Allo stesso tempo, anche sotto il profilo dell’intervento coatto su istanza di parte, la posizione dell’attore è più svantaggiosa di quella del convenuto: mentre EX ART. 167.3 CPC è stabilito che il convenuto, «SE INTENDE CHIAMARE UN TERZO IN CAUSA, DEVE FARNE DICHIARAZIONE NELLA STESSA COMPARSA (a pena di decadenza) E PROVVEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 269», senza alcuna autorizzazione ad hoc da parte del giudice a quo, l’attore deve essere autorizzato a tale scopo dal giudice a quo, solo «SE L'ESIGENZA È SORTA DALLE DIFESE DEL CONVENUTO»]».
La diversità di trattamento tra attore e convenuto è ragionevole, perché, come si è detto, l’attore, iniziando il processo, può proporre un cumulo di domande nei confronti del convenuto e, di conseguenza, se non l’ha fatto immediatamente, lo potrà fare successivamente, durante la prima udienza, solo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto!
È chiaro che queste attività d’allegazione di fatti, consistenti nella proposizione d’ulteriori domande e/o eccezioni e nell’intervento coatto di terzi su istanza di parte, sono solo eventuali, perché le parti potrebbero averle svolte già tutte con gli atti introduttivi e non ritenere più di doverle svolgere!
Inoltre, EX ART. 183.5 - SECONDA PARTE - CPC è stabilito che, oralmente, «LE PARTI POSSONO PRECISARE E MODIFICARE (Ciò significa rettificare - senza di regola mutare i fatti principali allegati - la portata delle domande con riguardo al petitum e/o alla causa petendi: mentre la precisazione non allarga l’ambito del giudizio postulato, ciò può avvenire con la modificazione. Di conseguenza, quest’endiadi si può indicare con il termine emendatio, vs la mutatio evidentemente non consentita) LE DOMANDE, LE ECCEZIONI E LE CONCLUSIONI GIÀ FORMULATE».
ESEMPIO: Se l’attore ha chiesto la condanna al pagamento di 10.000 €, può lecitamente modificare la propria domanda principale, chiedendo la condanna alla cifra inferiore di 8.000 €.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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