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Eventuale interrogatorio libero, quale tentativo preliminare di conciliazione delle parti



In secondo luogo, EX ART. 183.3 CPC, come modificato EX D. LG. N. 35 DEL 2005, è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE FISSA ALTRESÌ UNA NUOVA UDIENZA SE DEVE PROCEDERE A NORMA DELL'ART. 185».
In particolare, quale comma aggiunto EX D. LG. N. 35 DEL 2005, EX ART. 185.1 CPC, rubricato “Tentativo di conciliazione”, è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE, IN CASO DI RICHIESTA CONGIUNTA DELLE PARTI, FISSA LA COMPARIZIONE (personale) DELLE MEDESIME (vs abituale presenza in udienza delle parti attraverso rappresentante tecnico/difensore) AL FINE DI INTERROGARLE LIBERAMENTE (quale libera libera formulazione di domande alle parti processuali da parte del giudice a quo, vs interrogatorio formale, di cui si dirà in seguito) E DI PROVOCARNE LA CONCILIAZIONE (In altre parole, quale vera e propria efficienza dell’interrogatorio libero, il giudice a quo non deve decidere chi ha torto o ragione, ma deve soltanto stimolare la conciliazione delle parti, affinché giungano ad una composizione concordataria della lite). IL GIUDICE ISTRUTTORE HA ALTRESÌ FACOLTÀ DI FISSARE LA PREDETTA UDIENZA DI COMPARIZIONE PERSONALE A NORMA DELL'ARTICOLO 117 [Oltre al «CASO DI RICHIESTA CONGIUNTA DELLE PARTI» EX ART. 185.1 CPC, la convocazione delle parti per l’interrogatorio libero e la promozione della loro conciliazione può anche essere disposta d’ufficio dal giudice EX ART. 117 CPC, secondo cui «IL GIUDICE, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO, HA FACOLTÀ DI ORDINARE LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI IN CONTRADDITTORIO TRA LORO PER INTERROGARLE LIBERAMENTE SUI FATTI DELLA CAUSA. LE PARTI POSSONO FARSI ASSISTERE DAI DIFENSORI»]. QUANDO È DISPOSTA LA COMPARIZIONE PERSONALE, LE PARTI (se non compaiono personalmente in udienza) HANNO FACOLTÀ DI FARSI RAPPRESENTARE (solo per rispondere all’interrogatorio libero) DA UN PROCURATORE GENERALE O SPECIALE, IL QUALE DEVE ESSERE A CONOSCENZA DEI FATTI DELLA CAUSA. LA PROCURA DEVE ESSERE CONFERITA CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, E DEVE ATTRIBUIRE AL PROCURATORE IL POTERE DI CONCILIARE O TRANSIGERE LA CONTROVERSIA. SE LA PROCURA È CONFERITA CON SCRITTURA PRIVATA, QUESTA PUÒ ESSERE AUTENTICATA ANCHE DAL DIFENSORE DELLA PARTE. LA MANCATA CONOSCENZA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DEI FATTI DELLA CAUSA DA PARTE DEL PROCURATORE È VALUTATA AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 116 (cioè costituisce un eventuale argomento di prova)».
In base alla costruzione legislativa dell’interrogatorio libero, la dottrina ritiene che esso sia un istituto giuridico, con la funzione principale di delimitare il c. d. thema decidendum (=questioni effettivamente controverse tra le parti, quali oggetto del processo) e del c. d. thema probandum (=fatti bisognosi di prova).
Inoltre, quale funzione probatoria secondaria, EX ART. 116.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE PUÒ DESUMERE ARGOMENTI DI PROVA DALLE RISPOSTE CHE LE PARTI GLI DANNO A NORMA DELL'ARTICOLO SEGUENTE (cioè in sede di interrogatorio libero disposto d’ufficio dal giudice a quo) […]». Quindi, le risposte rese dalle parti durante l’interrogatorio libero hanno mera efficacia di argomento di prova; di conseguenza, qualora in questa sede una parte renda personalmente una dichiarazione a sé sfavorevole, che, prima facie, avrebbe valenza di confessione EX ART. 2730.1 CC e, perciò, efficacia di prova legale/di piena prova, da questa potranno essere esclusivamente tratti argomenti di prova!
Post LEGGE N. 353 DEL 1990, in seguito alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice monocratico di Tribunale aveva l’obbligo di procedere sempre all’interrogatorio libero delle parti, al fine di renderlo più efficace nella promozione della conciliazione delle parti: EX ART. 183.1 CPC, pre riforma EX D. LG. N. 35 DEL 2005, era stabilito che «NELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE IL GIUDICE ISTRUTTORE INTERROGA LIBERAMENTE LE PARTI PRESENTI E, QUANDO LA NATURA DELLA CAUSA LO CONSENTE, TENTA LA CONCILIAZIONE. LA MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO COSTITUISCE COMPORTAMENTO VALUTABILE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 116 (cioè costituisce un eventuale argomento di prova)».
Tuttavia, la riforma EX LEGGE N. 353 DEL 1990 fallisce, a causa della prassi giurisprudenziale secondo la quale, nonostante la sua obbligatorietà, l’interrogatorio libero o non era effettuato, o era effettuato in modo molto veloce, senza portare ad alcuna conciliazione delle parti; infatti, come riformato, quest’istituto presupponeva che il giudice a quo arrivasse alla prima udienza preparatissimo sulla causa, perché, solo se conosce bene la causa, egli è in grado di interrogare in modo efficace le parti, favorendone la conciliazione! Quest’ipotesi non era così frequente!
Di conseguenza, post D. LG. N. 35 DEL 2005, quest’attività del giudice a quo è divenuta nuovamente solo eventuale, qualora vi sia l’accordo delle parti in proposito EX ART. 185.1 CPC o, a fronte di mancata richiesta concorde delle parti, sia disposta d’ufficio da lui medesimo EX ART. 117 CPC, quali ipotesi abbastanza rare d’interrogatorio libero, con conseguente obiettivo di conciliazione, durante la prima udienza.
In ogni caso, l’interrogatorio libero può anche avvenire successivamente alla prima udienza: EX ART. 185.2 CPC è stabilito che «IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PUÒ ESSERE RINNOVATO IN QUALUNQUE MOMENTO DELL'ISTRUZIONE».
EX ART. 185.3 CPC è stabilito che «QUANDO LE PARTI SI SONO CONCILIATE, SI FORMA PROCESSO VERBALE (in recepimento) DELLA CONVENZIONE CONCLUSA (Quindi, la conciliazione è un mero accordo tra le parti, concluso di fronte al giudice a quo). IL PROCESSO VERBALE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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