Il Litisconsorzio
Abbiamo una serie di norme, dall'art.102 cpc all'art.111 cpc, che si occupano del processo con pluralità di parti.
Ci danno le nozioni fondamentali in materia. Noi abbiamo finora parlato del processo con due parti, attore e convenuto. Ieri abbiamo già visto qualche cosa, la chiamata in garanzia: abbiamo un processo che parte con un attore e un convenuto a cui può aggiungersi anche un terzo (il c.d. garante).
Processo con Pluralità di parti = quando abbiamo più attori e un convenuto, oppure abbiamo un attore e più convenuti oppure quando abbiamo più attori e più convenuti. Cosa può succedere? Possiamo avere un processo che sin dall'origine nasce con più parti, oppure possiamo avere il nostro processo che nasce con due parti (attore e convenuto) e però degli altri soggetti entrano nel processo (dal punto di vista tecnico si chiama intervento) abbiamo l'intervento di altri soggetti che successivamente all'inizio del processo entrano in questo processo o volontariamente oppure perché sono chiamati dalle parti ovvero dal giudice.
Iniziamo a vedere l'ipotesi del processo che nasce con più parti. Possiamo avere due situazioni: un processo che è con più parti in modo facoltativo, quindi in cui la pluralità delle parti è facoltativa, oppure un processo in cui la pluralità delle parti è obbligatoria. Sono gli artt.102 e 103 e sono chiamati "litisconsorzio necessario (litisconsorzio vuol dire processo con più parti, il consorzio nella lite) e "litisconsorzio facoltativo".
Iniziamo con il litisconsorzio facoltativo. Cosa ci dice il primo comma dell'art. 103 cpc? "Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni". Qua ritroviamo una nostra vecchia conoscenza, la connessione. Possiamo avere un litisconsorzio facoltativo, c'è connessione propria per l'oggetto o per il titolo tra le cause fatte valere dai singoli soggetti, ovvero per connessione c.d. impropria quando "la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni". Tipico esempio di litisconsorzio facoltativo è quello relativo alla impugnazione delle deliberazioni assembleari delle società per azioni, dove, vediamo l'art.2377 cc (secondo comma) ci dice che "le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti " (bisogna anche avere una certa percentuale del capitale sociale) però abbiamo una deliberazione dell'assemblea della società, alcuni soci non tutti i soci devono impugnare la deliberazione dell'assemblea, questo è un tipico caso di litisconsorzio facoltativo. Possiamo dire attivo o passivo? Attivo vorrà dire quando abbiamo più attori, passivo quando abbiamo più convenuti. Questo è attivo o passivo? Attivo. Abbiamo quale tipo di connessione? Abbiamo più soci che impugnano la deliberazione dell'assemblea, è la stessa domanda che viene proposta? Sotto il profilo del petitum sì perché si vuole ottenere l'annullamento della deliberazione assembleare, ma sotto il profilo della causa petendi è parzialmente la stessa perché bisognerà vedere qual'è la legittimazione di ciascun socio. Quindi è un litisconsorzio facoltativo attivo per connessione propria.
Vediamo un esempio di litisconsorzio attivo dove abbiamo solo una connessione relativa alle questioni (quindi abbiamo identiche questioni di fatto e di diritto). Poniamo il caso che ci siano più lavoratori di una stessa impresa che rivendicano delle somme di denaro a titolo di straordinario, qui abbiamo un identico petitum causa petendi? Il petitum sarà diverso, sarà una somma di denaro a seconda delle ore di straordinario che ciascun lavoratore ha effettuato. Anche la causa petendi perché dipenderà dal contratto di lavoro, però sicuramente identiche questioni perché questioni di diritto comuni ci sono sicuramente. Sono 2 casi di litisconsorzio facoltativo.però Nel secondo caso in cui abbiamo una connessione c.d. impropria sicuramente si applicherà il secondo comma dell'art.103 cpc che "prevede la possibilità di separare le cause quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo". Invece ci sono delle ipotesi come quelle delle impugnazioni della deliberazione assembleare in cui si dice che è un litisconsorzio c.d. unitario, nel senso che non è obbligatorio però una volta che abbiamo più soci che impugnano nello stesso processo la deliberazione assembleare il processo poi a quel punto si deve svolgere in modo unitario. Vedete l'art.2378 cc al quinto comma: "tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza." Questo perché è un litisconsorzio sì facoltativo ma una volta che inizia deve svolgersi unitariamente. Sempre per i litisconsorzio facoltativo una ipotesi oggi di litisconsorzio si parla di un litisconsorzio molto particolare, alcuni parlano di litisconsorzio" aggregato" per una ipotesi molto particolare di azione: (che però oggi non è ancora efficace nel nostro ordinamento) la c.d. class action dell'art.140 bis del Codice del consumo. Lì si è parlato di un litisconsorzio diciamo facoltativo ma aggregato, perché sono aggregati i diritti dei vari consumatori. Proprio sull'azione di classe dedicheremo una lezione specifica alla fine del corso.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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