Deroga generale ai criteri di competenza per valore e per materia
In particolare, grazie alle successive modifiche del testo originario
CPC del 1942, che han abolito la figura del pretore, per quanto
concerne le deroghe ai criteri di competenza per valore e per materia,
cioè ai criteri di suddivisione delle cause civili tra tribunale e
giudice di pace, molto semplicemente EX ART. 40.6 CPC, quale ottica
preventiva, è stabilito che «SE UNA CAUSA DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI
PACE SIA CONNESSA PER I MOTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 31, 32, 34, 35 E 36
(che disciplinano le ipotesi di connessione qualificata) CON ALTRA CAUSA
DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE, LE RELATIVE DOMANDE POSSONO ESSERE
PROPOSTE (dall’attore) INNANZI AL TRIBUNALE, AFFINCHÈ SIANO DECISE NELLO
STESSO PROCESSO». Inoltre, EX ART. 40.7 CPC, quale ottica ex post, è
stabilito che «SE LE CAUSE CONNESSE AI SENSI DEL SESTO COMMA SONO
PROPOSTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E AL TRIBUNALE, IL GIUDICE DI PACE
DEVE PRONUNZIARE ANCHE D'UFFICIO LA CONNESSIONE A FAVORE DEL TRIBUNALE».
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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