Controversa collocazione dell’azione inibitoria ex art. 140 codice del consumo
Controversa collocazione dell’azione inibitoria ex art. 140 codice del consumo nella categoria generale dell’azione di condanna
Entro le tre categorie tradizionali di azione di cognizione (=Azione costiutiva + Azione di condanna + Azione di accertamento mero), l’azione inibitoria è di difficile collocazione: secondo la maggior parte della dottrina, l’azione inibitoria rientra nella categoria dell’azione di condanna, con cui, quindi, l’attore può chiedere non solo la cessazione di determinati comportamenti lesivi e la condanna a ripristinare il proprio diritto violato, ma anche con cui può prevenire la violazione del proprio diritto soggettivo; d’altro canto, altra parte della dottrina si è domandata se essa sia o meno un’azione di tipo generale (cioè se possa esercitarsi, anche se non prevista ex lege) e, allo stesso tempo, se essa sia una categoria autonoma di azione di cognizione, cioè la c. d. azione preventiva (Infatti, nonostante non vi sia ancora stata la violazione dell’interesse diffuso fatto valere, attraverso l’azione inibitoria il consumatore o l’utente domanda al giudice una reintegrazione preventiva di tale propria situzione giuridica, previa ordine di cessazione e/o omissione di determinati atti lesivi).
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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