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La struttura della relazione delle società di revisione


La relazione della società di revisione contiene i seguenti elementi costitutivi:
- titolo: l'intestazione della relazione della società di revisione deve riportare con chiarezza la fonte normativa in base alla quale il giudizio è rilasciato. Di conseguenza le relazioni emesse sui bilanci di esercizio e consolidati delle società italiane con azioni quotate, in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, saranno intestate "Relazione della società di revisione ai sensi dell'Art 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n 58".
Le relazioni emesse sui bilanci di tutti gli altri soggetti nei confronti dei quali si applica l'Art 156 del D. Lgs. n 58/1998 devono riportare la disposizione di legge che richiama l'Art 156. L'intestazione sarà " Relazione della società di revisione ai sensi dell'Art 156 del D. Lgs. 24.2.1998, n 58 e dell'Art ... della legge ...";
- destinatari della relazione: le relazioni emesse in base a disposizioni di legge devono essere indirizzate all'assemblea degli azionisti;
- identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità: nel paragrafo introduttivo della relazione è identificato il bilancio oggetto della revisione contabile. Lo stesso paragrafo contiene una dichiarazione circa la distinzione di responsabilità tra chi predispone il bilancio e chi è chiamato a verificarne la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;
- natura e portata della revisione contabile: il revisore deve descrivere la natura e la portata della revisione contabile indicando i principi di revisione seguiti e le finalità della revisione stessa.
I principi e i criteri da adottare per la revisione contabile sono quelli raccomandati dalla Consob. Il paragrafo deve inoltre contenere la dichiarazione che la revisione è stata pianificata di svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
A conclusione del paragrafo il revisore deve dichiarare anche che, con riferimento alla revisione contabile del bilancio oggetto di esame, il lavoro svolto fornisce una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale. Infine deve riportare un esplicito rinvio alla relazione della società di revisione relativa al precedente esercizio eventualmente emessa.
- espressione del giudizio professionale sul bilancio: nell'esprimere il giudizio, il revisore deve valutare se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione;
- data e luogo di emissione della relazione: la data della relazione è quella in cui hanno avuto termine le procedure di revisione. La relazione deve indicare inoltre il luogo nel quale la società di revisione ha la sede legale o secondaria;
- firma della responsabile della revisione contabile.

Tratto da IL CONTROLLO LEGALE DEI CONTI di Andrea Balla
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