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ipotesi di socio impossibilitato ad adempiere ai propri doveri


Tutto questo oggi è ribaltabile nell’ambito delle SRL con una clausola nell’atto costitutivo. La disciplina dell’esclusione va totalmente ricostruita attraverso le clausole dell’atto costitutivo; in tema di SRL il legislatore si limita a dire che l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, lasciando così ai soci di individuare queste ipotesi. Devono essere però ipotesi specifiche, e rapportabili a giusta causa, tali da giustificare un’esclusione del socio.
Si pone però il problema della disciplina perché qua, in tal caso, si dice che si applicano le disposizioni del precedente articolo, con un solo limite, difficile da comprendere; in poche parole si rinvia alla disciplina sul recesso. Immaginiamo qualche scenario.
Nelle società di persone, se la società è di due soci, l’esclusione deve sempre essere giudiziaria: immaginiamo che per le SRL possa essere anche così, o no?
Nelle società di persone l’esclusione ha effetto decorsi i 30 giorni: e nelle SRL?
Nelle società di persone il socio può fare opposizione: per le SRL invece? In che modo potrà questi contrastare la delibera di esclusione?
Bisogna consigliare ai soci di prevedere di disciplinare queste fattispecie a priori in sede di costituzione della società.
Nella società di persone il legislatore dice qual è l’organo legittimato ad escludere, cioè i soci a maggioranza per capi: e per le SRL chi è legittimato? Deve adottarla l’assemblea, o il consiglio di amministrazione? Deve essere tutto specificato nello statuto. Ma se non precisa nulla nello statuto?
Quale sarà la reazione del socio? Con quale strumento? Probabilmente la deliberazione dell’assemblea potrà essere impugnata secondo le regole relative all’invalidità delle delibere assembleari, mentre la deliberazione del consiglio potrà essere impugnata secondo le regole relative all’invalidità delle delibere del consiglio, oppure l’atto costitutivo può prevedere qualcosa di differente?
Il socio escluso avrà diritto alla quota di liquidazione: dato che c’è il rinvio alle norme sul recesso, avrà diritto ad una quota di liquidazione costruita secondo gli stessi criteri, cioè in base al patrimonio effettivo calcolato pro-quota. La quota potrà essere pagata da soci o da terzi se acquistano la partecipazione del socio escluso, oppure attingendo a riserve o utili disponibili; se non ci sono soci o terzi interessati, e neanche utili o riserve disponibili, e non si può ridurre il capitale sociale, che vuol dire? Che il socio escluso non prende niente? O che non si può escludere?
La norma lascia tante ombre, e bisognerà procedere con attenzione.
Ci sono quindi tanti casi in cui la SRL prende a prestito un istituto tipico delle società di persone.
Sotto il profilo del recesso, la SRL si atteggia in modo simile rispetto alla SpA, mentre sotto il profilo della esclusione si allontana. La SRL si avvicina a volte alla SpA, a volte alla società di persone.
Con oggi chiuderà il discorso sui soci. Tutti i temi finora trattati ci possono sembrare slegati tra di loro ma che hanno come filo conduttore la posizione dei soci, quindi il socio finanziatore, il socio che svolge un’attività di controllo, il socio gestore o co-gestore, il socio che recede o è escluso.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Andrea Balla
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