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Il concordato preventivo e il concordato fallimentare


Non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo.
Non si considera sopravvenienza attiva la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare preventivo.
Ciò perché la cessione dei beni attuata in sede di concordato fallimentare deve essere agganciata al periodo concorsuale, ed è quindi sottratta alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
Vi è quindi un allineamento fra il regime del concordato preventivo e quello previsto per il fallimento: l’esenzione delle plusvalenze realizzate nell’ambito della liquidazione dei beni effettuata in sede di concordato preventivo corrispondere all’esigenza di impedire che in capo ad un soggetto che ha subito lo spossessamento di tutti i suoi beni, e che conseguentemente non dispone dei mezzi per adempierla, possa sorgere un’obbligazione di imposta, la quale non potrebbe che ricadere sui creditori, già assoggettati alla falcidia concordataria.

Tratto da MANUALE DI DIRITTO TRIBUTARIO di Andrea Balla
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