Notificazione: a Persone Giuridiche / presso il Domicilio Eletto / alle Amministrazioni dello Stato
Agli enti (persone giuridiche ed associazioni non aventi personalità giuridica), la notificazione si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede.
La notificazione al domicilio eletto presso una persona o un ufficio può esser fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. A norma dell’art. 138 c.p.c., la consegna nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso il quale si è eletto il domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
Per la notificazione alle amministrazioni dello Stato la legge processuale stabilisce che la notificazione deve avvenire presso l’avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa.
NOTIFICAZIONI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO
Per la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica bisogna distinguere:
-se la notifica deve avvenire in uno Stato non membro dell’UE, essa si esegue nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali. In mancanza di convenzioni l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo posta raccomandata e mediante consegna della copia al p.m. che la trasmetterà al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta;
-se la notifica deve avvenire in uno Stato membro dell’UE, essa si esegue secondo la procedura del Regolamento CE 1348/2000.
LA NULLITA’ DELLA NOTIFICA
L’art. 160 c.p.c. è dedicato alla nullità della notifica. La notifica è nulla:
-se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia
-se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è stata fatta o sulla data.
La nullità della notifica non può essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto il suo scopo, né può essere opposta dalla parte che ha dato causa, né da quella che ha rinunciato.
Tuttavia, quando possibile, il giudice deve rinnovare la notifica nulla con effetti di norma retroattivi.
LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
Quando la notificazione nei modi ordinari appare difficile per il numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario può autorizzare la notificazione per pubblici reclami. Questo meccanismo viene “azionato” dal presidente del tribunale o dal presidente della Corte d’appello, il quale rilascia l’autorizzazione tramite decreto.
Quindi, tale forma di notificazione è rimessa all’organo giudiziario che la autorizza. Esempi tipici sono la pubblicazione su testate giornalistiche e nella Gazzetta Ufficiale.
LE FORME SPECIALI DI NOTIFICAZIONE ORDINATE DAL GIUDICE
Le forme di notificazione previste dalla legge possono essere sostituite da forme stabilite d’ufficio dal giudice, il quale può prescrivere che la notificazione venga eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge viste circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, riservatezza o di tutela della dignità (art. 151 c.p.c.) (ad esempio per i provvedimenti cautelari).
LE FORME DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Come già visto, la “cosa oggetto della domanda” è la richiesta di provvedimento idoneo a tutelare l’attore. Quindi ora occorre capire cosa è consentito chiedere quali provvedimenti può adottare il giudice.
LE FORME DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
L’art. 131 c.p.c. prescrive 3 forme di provvedimenti del giudice. In particolare la legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
La regola generale è quella per cui la legge stabilisce quale tipi di provvedimento adottare. Tuttavia, se la legge non precisa quale provvedimento adottare, spetta la giudice valutare la forma di provvedimento più adatta per raggiungere lo scopo dell’atto.
La sentenza è il primo dei provvedimenti disciplinati dalla legge perché è il classico provvedimento nell’ambito della tutela giurisdizionale.
Essa è l’atto più solenne del processo. È pronunciata nel nome del popolo italiano e reca l’intestazione “Repubblica italiana”.
Essa deve contenere alcuni requisiti:
- indicazione del giudice;
- indicazione delle parti,
- indicazione delle conclusioni;
- indicazione dell’esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto;
- il dispositivo;
- la data della deliberazione e sottoscrizione del giudice.
Il decreto è una forma di provvedimento reso anche senza l’instaurazione del contraddittorio e può essere pronunciato d’ufficio o su istanza di una parte. Il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta dalla legge.
L’ordinanza è la forma dei provvedimenti resi durante il corso del processo e serve per risolvere autoritativamente questioni di procedura.
Le forme dell’ordinanza e del decreto sono due forme di provvedimenti minori che sono interscambiabili tra loro ma non con la sentenza. Essi sono atti mediante i quali il giudice pronuncia sul processo o dirige gli svolgimenti del processo stesso. Essi hanno funzione più coordinatoria che decisoria.
La tipologia delle sentenze in base al loro contenuto. Dal punto di vista del contenuto, le sentenze di accoglimento della domanda si distinguono in tre categorie:
1. sentenze di accertamento (sentenze dichiarative): sono sentenze che dichiarano l’esistenza del diritto invocato e che la pretesa dell’attore è conforme alla legge e, di conseguenza, ci sono degli obblighi che gravano sul convenuto. Un esempio di sentenza di accertamento è quella con cui il giudice accoglie l’azione di accertamento della servitù a favore del proprietario del fondo contro chi contesta il possesso della servitù. (se io ritengo di esser titolare di una servitù di passaggio sul fondo del mio vicino e questi mi contesta che tale servitù sussista, l’art. 1079 cc mi dà il diritto ed il potere di rivolgermi al giudice e di chiedere che contro il vicino proprietario autore della contestazione sia pronunciata sentenza che accerti l’esistenza del diritto di servitù). Così il diritto prima contestato, non può essere più contestato dal convenuto;
2. sentenza di condanna: al contenuto di accertamento può aggiungersi qualcosa. Questo qualcosa è rappresentato dalla richiesta di condanna nel fare, dare, non fare qualcosa oltre alla pretesa dell’attore titolare di un diritto dell’accertamento di tale diritto. (azione di rivendicazione: il proprietario non possessore può chiedere l’accertamento del suo diritto ed inoltre può chiedere la condanna del possessore a restituire la cosa). La condanna serve a “sfondare” le difese del convenuto che potrebbe non adeguarsi al semplice accertamento;
3. sentenza costitutiva: per capire il concetto è utile fornire un esempio: “il proprietario che è circondato dal fondo altrui e non ha uscita sulla via pubblica, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per il conveniente uso del fondo”. Se qui vi fosse l’accordo tra le parti, il problema non creerebbe. Ma se le parti non si accordassero, negando il diritto di passare nel fondo, la legge concede il diritto di pretendere il passaggio sul fondo per ottenere dal giudice il diritto di passaggio su quel fondo. Quindi questa sentenza costituisce il diritto di passaggio ma, fino al momento dell’emanazione della sentenza, il diritto non si costituisce. Come per le sentenze di accertamento, anche per le sentenza costitutive può essere chiesta l’ulteriore condanna. (azione di risoluzione del contratto: posso chiedere al giudice la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive in quanto la controparte è inadempiente; la nuova situazione è rappresentata dall’estinzione del contratto; fino al momento della sentenza, il rapporto esiste ancora; così accanto alla sentenza costitutiva, può essere chiesta anche la condanna della controparte che è tenuta a restituirmi sia la mia prestazione, sia la sua prestazione.
La condanna è spesso intesa come un ordine, un comando, ma nel linguaggio giuridico si configura come una particolare garanzia data al diritto del vincitore rispetto alla prestazione dell’obbligato. La prestazione di cui si discorre è rappresentata da un pagare, nell’ambito dei rapporti economici, ma anche un consegnare o rilasciare determinati beni. Tali prestazioni possono avere ad oggetto un fare (compimento di una data attività), di un non fare (astensione dal compiere una determinata attività), un disfare (eliminare un qualcosa fatta in violazione di un obbligo negativo di astensione).
La sentenza di condanna, dopo riforma entrata in vigore nel 1993, hanno valore esecutivo. La cosa è molto importante in quanto, prima della riforma, avevano valore di titolo esecutivo solo le sentenze d’appello.
La capacità di agire e resistere in giudizio.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
- Docente: Prof. Martino e Prof. U. Pescara
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