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Disegno generale del sistema delle notificazioni


LA NOZIONE DI NOTIFICA
Il meccanismo della notificazione riguarda  esclusivamente gli atti processuali anche se comunque esistono atti di natura non processuali che devono o possono essere notificati (atto stragiudiziali che il creditore notifica al debitore per interrompere la prescrizione.
InnaZzitutto occorre fare alcune distinzioni tra:
-nozione di notificazione (art. 137 c.p.c.): ha ad oggetto un atto e, più specificamente, è la consegna al destinatario della copia conforme di un atto documentale (originario). È un atto proprio dell’ufficiale giudiziario. L’art. 137 c.p.c. afferma che le notificazioni sono eseguite dall’ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del p.m. o del cancelliere. In generale, quest’articolo stabilisce che l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione consegnando al destinatario una copia conforme all’originale dell’atto da notificare. Elemento essenziale della notificazione è la “relazione di notificazione” cioè la certificazione dell’avvenuta notificazione eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario tramite relazione da lui datata e sottoscritta. Tale relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna o i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario (art. 148 c.p.c.);
-nozione di comunicazione (art. 136 c.p.c.): ha ad oggetto la notizia di un fatto, di un atto, di un ordine, di una richiesta, di un provvedimento del giudice). È un atto proprio del cancelliere ed è attuata tramite il c.d. “biglietto di cancelleria” che rappresenta il veicolo delle comunicazioni prescritte dalla legge. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario o può essere rimesso all’ufficiale giudiziario (in quest’ultimo caso comunicazione e notificazione vengono a sommarsi.

LA NOTIFICA A MEZZO DI SERVIZIO POSTALE
Oltre alla notificazione direttamente compiuta dall’ufficiale giudiziario, la legge prevede la forma di notificazione “a mezzo del servizio postale”. In questo caso la notifica si perfeziona per il soggetto notificante momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario al momento in cui lo stesso ha la conoscenza legale dell’atto (art. 149 c.p.c.). L’ufficiale giudiziario può ricorrere a questo mezzo quando deve eseguire una notifica al di fuori del comune dove ha sede l’ufficio. Sulla relazione di notificazione, l’ufficiale giudiziario dovrà scrivere le generalità dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario.

NOTIFICHE NON COMPIUTE DALL’UFFICIALE GIUDIZIARIO. NOTIFICHE NEL RITO SOCIETARIO
L’ordinamento processuale permette agli avvocati stessi di eseguire direttamente a notificazione senza ricorrere all’ufficiale giudiziario. A tal proposito, la l. 53/94 concede agli avvocati muniti di procura alle liti, la facoltà di eseguire la notifica in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e di eseguire direttamente la notifica agli avvocati. Tuttavia questa facoltà non è stata utilizzata vista la lentezza del sistema giudiziario e l’onere a carico dell’avvocato di premunirsi di autorizzazioni preventive.
Forme semplificate di notifiche tra gli avvocati sono quelle introdotte dal d.lgs 5/2003.
La nuova disciplina del processo societario ha introdotto nuove forme di notificazione: a mezzo fax, per posta elettronica, scambio diretto tra difensori.
Queste forme di notifica riguardano tutta la materia societaria e riguardano solo le notifiche alle parti costituite e, di conseguenza, sono atti rivolti esclusivamente ai procuratori delle controparti (avvocati). Questo sistema di trasmissione degli atti giudiziari è stato poi esteso a tutti il processo di cognizione.

LA NOTIFICA “IN MANI PROPRIE” E LA NOTIFICA PRESSO RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La prima forma di notifica prevista dal codice è la “notificazione in mani proprie”. In pratica si tratta della consegna personale e materiale della copia dell’atto al destinatario.
Tutta via è possibile che il destinatario si rifiuti di ricevere la copia dell’atto o non è reperibile.
Se la notificazione in mani proprie non è possibile ma è noti uno dei luoghi di residenza, dimora, o domicilio del destinatario della notifica, la stessa notifica dovrà esser fatta nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il comune di residenza non è noto, la notificazione viene fatta nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio.
Ovviamente, se il destinatario non può essere trovato in alcuno di questi luoghi, l’ufficiale giudiziario consegnerà la copia dell’atto ad una persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In mancanza di tali persone, l’ufficiale giudiziario consegnerà la copia al portiere o, in mancanza, ad un vicino di casa che accetti di riceverla. In ogni caso il ricevente sottoscriveranno una ricevuta all’ufficiale giudiziario che darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto.

LE PROCEDURE SOSTITUTIVE IN CASO DI IRREPERIBILITA’ O DI IGNORANZA DELL’INDIRIZZO
In caso di impossibilità di eseguire la consegna per l’irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c., l’art. 140 c.p.c. prevede che la notifica si compia attraverso una procedura sostitutiva della consegna. Questa procedura si scompone in tra atti. In particolare, l’ufficiale giudiziario:
-deposita la copia nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi;
-affigge l’avviso del deposito in comune alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario;
-infine dà notizia al destinatario.
Una differente procedura è prevista dall’art. 143 c.p.c. per il caso in cui la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario risultino sconosciuti. Secondo questa procedura, la notificazione è eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante semplice deposito della copia nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario. Se l’ultima residenza è ignota, il deposito avviene presso il comune del luogo di nascita del destinatario. Tuttavia può accadere che anche quest’ultimo sia ignoto: in questo caso l’ufficiale giudiziario deve consegnare la copia dell’atto al pubblico ministero.

LA SCISSIONE TEMPORALE DEGLI EFFETTI DELLA NOTIFICA
Dal “fenomeno” della notificazione discendono alcuni effetti.
Quanto agli effetti a favore del soggetto notificante (ufficiale giudiziario), tali effetti si producono ne momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario. Quindi gli effetti circa l’eventuale ritardo nella notificazione, non si rifletteranno sul notificante. Per comprendere meglio il concetto è utile portare un esempio: un atto deve essere notificato all’ingiunto entro 60 gg dalla pronuncia del giudice; se l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario il 59mo giorno, i 60 gg verranno calcolato dalla notifica al debitore da parte dell’ufficiale giudiziario.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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