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Tribunale collegiale e tribunale monocratico


La sezione VI-bis del capo I titolo I del codice consta di 3 articoli (50bis/ter/quater) che distinguono le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale da quelle in cui esso giudica in composizione monocratica.
L’art 50 bis stabilisce che il tribunale giudica collegialmente:
1. nelle cause in cui il p.m. deve intervenire obbligatoriamente.
2. in alcune cause in materia fallimentare
3. nelle cause devolute alle sezioni specializzate
4. nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo
5. nelle cause di “impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché delle cause di responsabilità…contro gli organi amministrativi e di controllo….della società..”.
6. nelle cause di impugnazione del testamento e di riduzione di legittima.
7. nella cause per responsabilità civile dei magistrati
Il tribunale giudica inoltre in formazione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli art 737 ss, salvo che sia altrimenti disposto. Si ricordi che trattazione e la decisione sul reclamo cautelare sono sempre collegiali.
L’art 50 ter pone quale regola generale la decisione monocratica, sicchè in tanto può aversi decisione collegiale in quanto la controversia rientri nell’elenco dell’art 50bis.

L’ERRORE NELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE
Gli articoli 281 septies/octies/nonies regolano i rapporti tra collegio e giudice monocratico nei casi in cui al collegio viene rimessa una causa che dovrebbe essere decisa dal giudice monocratico.
281 septies: quando il collegio rileva che una causa “rimessa davanti a lui per la decisione, che deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile” perché provveda alla decisione quale giudice monocratico.
281 octies: il giudice, quando rileva che una causa “riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, che deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, provvede a norma degli art 187,188,189.
281 nonies: in caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il g.i. “ne ordina la riunione e, all’esito dell’istruttoria, le rimette al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione.
L’art 50-quater regola infine le conseguenze dell’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, statuendo che i vizi della distribuzione della materia tra i due tipi di organo giudicante “non si considerano attinenti alla costituzione del giudice”.
L’art 50-quater prevede inoltre che la nullità in questione si sani con il passaggio in giudicato della sentenza.

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano le disposizioni dettate dal codice per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, salvo che esse non siano derogate dalle disposizioni specificatamente riguardanti il tribunale monocratico.
Il giudice (singolo) mutua dal collegio tutti i poteri decisionali. Egli dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell’art 190; quindi deposita la sentenza in cancelleria entro 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Anche di fronte al giudice monocratico è possibile che una delle parti chieda di discutersi oralmente e c’è la fissazione di una apposita udienza. In tal caso il giudice fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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