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Lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la decisione della causa


Dopo la rimessione al collegio per la decisione, la legge consente ancora alle parti la produzione di scritti difensivi.
L’art 190 dice: “Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi”.
Le comparse conclusionali sono scritti difensivi con il quali ciascuna delle parti ha la possibilità di riepilogare, coordinare e svolgere in modo compiuto e disteso, anche alla luce dei risultati della trattazione e dell’eventuale attività istruttoria, tutte le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l’accoglimento delle domande o eccezioni che ha formulato.
Esse non possono contenere domande od eccezioni nuove e se tali limiti venissero oltrepassati, il giudice avrebbe l’obbligo di non tener conto delle domande, eccezioni e richieste nuove.
Anche il deposito delle comparse conclusionali, come la precisazione delle conclusioni, è un onere, che la legge collega ad un termine perentorio: se la produzione non avviene entro 60 gg dalla rimessione al collegio, le comparse non potranno essere esaminate dal giudice.
Veniamo ora alla decisione in senso stretto, cioè alla pronuncia della sentenza.
Vediamo l’art 275: “rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro 60 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all’art 190.
Il primo comma ci dice che il collegio ha un termine ordinatorio per il deposito della sentenza in cancelleria, termine che inizia a decorrere sempre dalla scadenza di quello per il deposito delle repliche, per dare alle parti la possibilità di depositare nei termini di legge i loro scritti difensivi, prima che la causa venga concretamente decisa.
La disposizione prevede però anche una variante: “Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente davanti al collegio”.
In tale caso, la discussione stessa, se la relativa richiesta viene ripetuto dopo la scadenza del termine per il deposito delle repliche, si aggiunge, senza sostituirsi, al precedente scambio degli scritti difensivi.
Si tratta evidentemente di una modalità meramente facoltativa: nelle ipotesi più frequenti, dopo lo scambio degli scritti difensivi, la causa viene decisa.
L’art 276 (deliberazione) ci dice che la decisione è deliberata in camera di consiglio, cioè in una sede diversa caratterizzata dal segreto anche nei confronti delle parti, allo scopo di salvaguardare la libertà della decisione.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Alessandro Remigio
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