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Decadenza sostanziale del diritto alle prestazioni


L'esigenza di eliminare rapidamente situazioni di incertezza è particolarmente urgente per un sistema che, come quello previdenziale, è basato sui "grandi numeri" e su rapporti di lunga durata.
È proprio per rispondere a tale fondamentale esigenza che è stata disposta l'introduzione di un particolare regime di decadenza, il quale finisce per assorbire materialmente lo stesso evento della prescrizione.
La legge, infatti, stabilisce per evidenti ragioni di economia dei rimedi giuridici, e a sostanziale favore degli enti previdenziali, che l'interessato decade dal diritto di azionare in giudizio la domanda di prestazione, che sia stata tacitamente o espressamente respinta dall’ente, dopo 3 anni, se si tratta di prestazione pensionistica, o dopo 1 anno, se si tratta di prestazione temporanea.
E tale decadenza ha natura sostanziale, in quanto la scadenza del termine comporta l'estinzione del diritto ai ratei pregressi.

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