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Prescrizione del diritto alle prestazioni


Pur vertendosi in materia di diritti indisponibili, sono soggetti a prescrizione, alla stregua di qualsiasi altro diritto di credito, tanto il diritto dei lavoratori alle singole prestazioni, che il diritto dell'ente previdenziale alla contribuzione.
Tale apparente contraddizione va chiarita.
Innanzitutto, va precisato che il diritto a pensione, in sé, è imprescrittibile.
Si prescrivono, invece, i ratei di pensione e rendite, anche se non è sempre agevole distinguere se il termine fissato dalla legge sia realmente un termine di prescrizione, o non sia, piuttosto, un termine di decadenza "lungo".
Per i ratei di pensione maturati e non liquidati vale l'ordinaria prescrizione decennale; per i ratei di pensione già liquidati e non riscossi vale invece la prescrizione quinquennale.
Per le altre prestazioni previdenziali vigono termini specifici, come nel caso delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, il diritto alle quali si prescrive nel termine di 3 anni a decorrere dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
La prescrizione dei ratei di pensione delle prestazioni non pensionistiche si giustifica in considerazione del fatto che, ove non goduta tempestivamente, la prestazione previdenziale perde la sua giustificazione sostanziale.
Infatti, la prestazione suddetta mira a soddisfare uno stato di bisogno socialmente rilevante, sicché sarebbe proprio l'ipotetica imprescrittibilità dei crediti per prestazioni a porsi in contrasto con la ratio del sistema.

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