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Costituzione del rapporto contributivo


Rapporto contributivo e relativa obbligazione contributiva sorgono anche essi automaticamente all'atto stesso in cui si dà avvio all'attività lavorativa.
È dato riscontrare come, in concreto, detto automatico effetto non si accompagni la promozione di qualsiasi attività lavorativa: ad esempio, non è soggetto ad obblighi di contribuzione previdenziale rapporto di lavoro gratuito nell'ambito di iniziative di volontariato.
In realtà, la automatica insorgenza del rapporto contributivo riguarda, in via di principio, le attività lavorative produttive di reddito e destinate al mercato.
E ciò è puntuale espressione del principio di cui all'art. 382 Cost.: la garanzia di protezione sociale, posta fa dal principio costituzionale, è in funzione della tutela del reddito da lavoro.
Peraltro, tale criterio di apprezzamento e selezione delle attività lavorative da assumere nell'ambito di quelle meritevoli della protezione sociale, non viene applicato dal legislatore in termini del tutto rigidi.
La legislazione, specie quella più recente, prende in considerazione l'attività produttiva non solo quando sia produttiva di reddito diretto, ma anche nelle ipotesi in cui, pur non essendo destinata al mercato o a fini di lucro, di fatto costituisca comunque una fonte di ricchezze indirette: per il prestatore stesso, per il suo nucleo familiare o per la collettività in genere.
In alcuni casi del tutto particolari, inoltre, la legge, facendosi carico della specificità della situazione, deroga al principio dell'automatica costituzione del rapporto contributivo e lascia agli interessati la facoltà di dare corso o meno ad esso, e, quindi, alla connessa tutela previdenziale.
Tipico, è proprio il caso di coloro che svolgono lavoro non retribuito derivante da responsabilità familiari, per i quali la costituzione del rapporto diretto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria e automatica, mentre non lo è quella del rapporto avente ad oggetto la tutela pensionistica.
Profili di facoltatività, d'altra parte, emergono anche laddove la legge consente la prosecuzione volontaria di assicurazione obbligatoria (quando venga meno il rapporto o l'attività che quella assicurazione impone), o i riscatti.
Ma, come è evidente, non si tratta qui di costituzione del rapporto, bensì di una particolare modalità di conservazione (od accrescimento) degli effetti relativi ad un rapporto già costituito.

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