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L'assegno per il nucleo familiare


Al pari delle integrazioni salariali, anche gli assegni familiari hanno trovato la loro prima fonte istitutiva nella contrattazione collettiva.
La suddetta prestazione è stata caratterizzata, fin dalla sua istituzione, da una duplice funzione: quella di integrare il salario è quella di suo venire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
Nel pubblico impiego, la prestazione è stata denominata aggiunta di famiglia, e fatta oggetto di separata disciplina.
Il criterio di attribuzione degli assegni familiari è stato quello della vivenza a carico: l'la prestazione compete per quei familiari, per i quali, in ragione di loro condizioni personali di età, di salute e di reddito, il mezzo principale di sostentamento risulti rappresentato dal lavoro del capofamiglia.
Nel 1988, sia gli assegni familiari, sia le aggiunte di famiglia, sono stati sostituiti da unica prestazione: l'assegno per il nucleo familiare.
Tale assegno compete in misura differenziata a seconda del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo familiare: beneficiario della prestazione è l'intero nucleo familiare.
Si considerano componenti il nucleo familiare i coniugi ed i figli equiparati, di età inferiore a 18 anni, ovvero senza limiti di età qualora siano orfani, privi di pensione superstiti e si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Le prestazioni sono finanziate dalla contribuzione dei datori di lavoro, i quali provvedono anche alla loro erogazione.
Quanto al requisito reddituale, il diritto agli assegni familiari era stato subordinato a limiti di reddito, nel cui computo concorrevano i singoli redditi di ciascun componente il nucleo familiare.

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