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La tutela contro la tubercolosi


Una disciplina a parte vale per il caso di ricorrenza di quella specifica malattia di particolare rilievo sociale, che la tubercolosi.
Mentre per le relative prestazioni sanitarie è competente il Servizio sanitario nazionale, per la tutela economica favore degli affetti da tale malattia provvede una specifica forma assicurativa: l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gestita dall'INPS.
Il diritto alle prestazioni economiche per la tubercolosi sorge quando si verifichi una "forma tubercolare in fase attiva", il pagamento delle prestazioni è dovuto anche in caso di tubercolosi non attiva.
Soggetti tutelati sono tutti coloro che hanno maturato capacità giuridica specifica al lavoro e che prestano la loro opera retributiva alle dipendenze di terzi, eccettuati i dipendenti dello Stato, degli enti locali e del parastato, salvo che prestino la loro opera presso pubbliche istituzioni sanitarie.
Tutelati sono anche tutti i cittadini che, pur non essendo soggetti all'obbligo assicurativo o essendo sforniti di una anzianità assicurativa sufficiente, abbiano un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini IRPEF.
Peraltro, affinché possa darsi luogo alla tutela economica è richiesto che il soggetto colpito dal tubercolosi risulti ricoverato in un luogo di cura o fruisca della cura ambulatoriale o domiciliare.
Le prestazioni sono di vario tipo.
Per tutto il periodo di ricovero o di cura ambulatoriale compete l’indennità giornaliera di ricovero o per cura ambulatoriale, che è pari, per i primi 180 giorni, all'indennità per malattia comune e, comunque, ad un importo non inferiore ad una determinata percentuale del trattamento minimo delle pensioni INPS per i lavoratori dipendenti; per il periodo successivo, viene erogata nella suddetta misura minima.
La prestazione viene anticipata dal datore di lavoro.
Invece, l'indennità post-sanatoriale compete in caso di guarigione o di stabilizzazione clinica, purché il ricovero o la cura ambulatoriale abbia avuto una durata di almeno 2 mesi; la prestazione decorre dalla data di cessazione dell'indennità giornaliera e viene corrisposta per 2 anni in importo variabile nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo delle pensioni INPS per i lavoratori dipendenti.
Invece, l'assegno di cura e sostentamento è erogato dopo il trattamento economico post-sanatoriale, qualora l'assistito risulti invalido per oltre la metà della capacità di guadagno per effetto o in relazione alla malattia tubercolare; ha una durata biennale ed è rinnovabile a domanda.
Sono prestazioni accessorie delle suddette maggiorazione per i familiari a carico, l'assegno natalizio, la contribuzione figurativa.

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