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La tutela contro le malattie comuni


La tutela contro le malattie comuni (sia per l'assistenza sanitaria che per le prestazioni economiche) è restata per lungo tempo affidata all'iniziativa degli interessati (casse mutue di malattia con contributi dei datori di lavoro dei lavoratori).
Una spinta decisiva alla regolamentazione per legge è stata data dalla codificazione del 1942, la quale ha previsto l'obbligo del datore di lavoro di erogare la retribuzione o una indennità in caso di assenza per malattia.
Ma la regolamentazione ad opera della legge e l'unificazione presso un unico ente (INAM) non valsero né a generalizzare la tutela, né a uniformare i trattamenti delle casse mutue di origine contrattuale.
Neppure con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale la situazione si è completamente e armonicamente definita.
Soppressi l’INAM e le casse mutue, la suddetta legge ha mantenuto le precedenti indennità di malattia stabilendo la competenza erogatoria dell'INPS.
La malattia, che dà luogo alle prestazioni economiche, è qualsiasi alterazione dello stato di salute, di durata superiore a 3 giorni, che richieda l'assistenza medica o chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.
I primi 3 giorni, dunque, restano privi di tutela.
A tal periodo di carenza va riconosciuta una duplice giustificazione: da un lato, la regola è significativa di una valutazione della malattia di durata inferiore ai 4 giorni come non suscettibile di generare uno stato di bisogno apprezzabile; dall'altro, detta regola vale a scoraggiare forme di assenteismo spicciolo.
Attualmente la disciplina dell'indennità di malattia presso è, in sintesi, la seguente: spetta dal quarto giorno di malattia (il periodo di carenza non si ripete, in caso di ricaduta o di altra malattia intervenuta entro 30 giorni); è dovuta per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare o, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, pari a quello di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso; spetta anche le malattie insorte entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; è di importo variabile a seconda dei settori merceologici di appartenenza dei destinatari, ma di norma, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera, salva elevazione al prolungarsi della malattia; il relativo diritto è parzialmente subordinato a oneri di certificazione e di soggezione del lavoratore ammalato a controlli; l'importo viene di regola anticipato dal datore di lavoro, salvo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Sostituiscono le indennità di malattia il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, l'indennità giornaliera antitubercolare, l'indennità per inabilità assoluta per infortunio o malattia professionale, l'indennità di maternità.
Negli altri casi prevale, invece, l'indennità di malattia.
Merita di essere ricordato, peraltro, che ormai quasi tutti i contratti collettivi prevedono l'obbligo del datore di lavoro di integrare l'indennità giornaliera di malattia e, comunque, di garantire la retribuzione, in tutto o in parte, ai dipendenti assenti dal lavoro per tale motivo.

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