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L'età pensionabile prima e dopo la riforma del 2004


Il vigente ordinamento accanto all’anzianità di età, da tempo considera come ulteriore evento giustificativo dell'intervento protettivo anche l’anzianità di lavoro.
L'età pensionabile è quella età prima del compimento della quale non è possibile acquisire il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Nel regime dell'INPS (e in alcuni fondi speciali) l'età pensionabile, già fissata al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne, è stata fatta oggetto di un provvedimento di generalizzata elevazione da parte della riforma pensionistica del 1992, che ha elevato di 5 anni l'età pensionabile per i lavoratori del settore privato, uniformando questo al settore pubblico.
Un primo contributo al processo di elevazione dell'età pensionabile era già stato indirettamente apportato dalle norme che hanno riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento in servizio oltre l'età edittale per il pensionamento.
La prima fattispecie di opzione è stata quella prevista dalla legge sulla parità di trattamento tra uomo e donna, che ha consentito alle lavoratrici di restare in servizio sino al compimento della stessa età stabilita per il pensionamento degli uomini.
Successivamente, a tutti lavoratori, i quali non raggiungano l'anzianità contributiva massima prevista dai singoli ordinamenti, è stato consentito di optare per la continuazione del rapporto di lavoro, al fine di perfezionare il requisito contributivo minimo attraverso il differimento dell'età pensionabile fino al compimento dei 65 anni di età.
Con la riforma pensionistica del 1995, infine, l'età pensionabile divenuta flessibile, anche ufficialmente, ed eguale per tutti, uomini e donne.
Si è, infatti, consentito all'assicurato di scegliere l'età del proprio pensionamento, purché questa cada nel periodo compreso tra 57 e 65 anni.
Naturalmente, la scelta non è indifferente, perché ha effetti sull'importo della pensione e sulla disciplina del cumulo con redditi di lavoro.
Stante la crisi finanziaria in cui versa il sistema previdenziale, la legge delega del 2004 di riforma delle pensioni si e proposta di realizzare un innalzamento dell'età media di pensionamento, e perciò è intervenuta sia sui requisiti di accesso alla pensione di anzianità sia sulla stessa età edittale per il pensionamento di vecchiaia.
Detta legge ha stabilito che, a partire dal 2008, i lavoratori la cui pensione sia destinata ad essere liquidata esclusivamente con il sistema contributivo di calcolo, potranno acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia solo al compimento di 60 anni o 65 anni, a seconda che si tratti, rispettivamente, di donna o uomo: salva l'ipotesi in cui l'anzianità contributiva sia pari o superiore a 35 anni, nel qual caso l'interessato resta libero di accedere al pensionamento di anzianità secondo le nuove regole.

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