La "causa di servizio" nel contesto degli infortuni sul lavoro
Anche nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni le menomazioni con le infermità derivanti da causa di servizio rappresentano una ragione di specifica tutela.
Profonde sono tuttavia le differenze che caratterizzano la tutela riservata ai dipendenti dello Stato e degli enti locali, rispetto a quella dei dipendenti pubblici del parastato.
Per ciò che concerne i primi, la tutela oscilla tra l'indennizzo (per il caso in cui l'evento lesivo non cagioni l'inabilità al lavoro) e conservazione del trattamento retributivo (per il caso in cui il dipendente divenga inabile).
A differenza di quanto avviene per i dipendenti del parastato, i quali al pari dei lavoratori del settore privato si avvalgono della tutela dell'assicurazione generale obbligatoria, il "privilegio" non è rappresentato da un semplice abbattimento dei criteri che, nel regime ordinario, valgono a selezionare i destinatari della prestazione, bensì nell'attribuzione di una anzianità fittizia: in misura che consente l'attribuzione all'interessato di una prestazione economica di importo quanto più possibile prossimo a quello della retribuzione perduta.
Differenziazioni di disciplina, infine, valgono quanto a qualificazione del nesso causale e quanto a criteri di calcolo della prestazione si può.
Di che sono considerate derivanti da causa di servizio le menomazioni e le infermità che risultino contratto dal pubblico dipendente durante il tempo di servizio e che siano eziologicamente collegate con la finalità di servizio.
Quando la menomazione dell'integrità psicofisica non comporti una totale inabilità al servizio, spetta al pubblico dipendente un’indennità una tantum, denominata equo indennizzo, quale ristoro del danno subito, in analogia con l'indennizzo del danno biologico.
L'equo indennizzo deve essere richiesto entro il termine di decadenza di 6 mesi dal giorno in cui viene comunicato il riconoscimento della causa di servizio, ovvero entro 6 mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità psicofisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, e va fissato secondo criteri dettati da apposita tabella.
Invece, se la lesione o altra infermità contratta per causa di servizio rende dipendente non idoneo a riprendere il servizio dopo il periodo di collocamento in temporanea aspettativa, e ne determina, dunque, l'allontanamento definitivo dal servizio (cosiddetta dispensa dal servizio), allo stesso compete la pensione privilegiata, prestazione vitalizia parametrata alla pensione "ordinaria" in relazione alla gravità dell'infermità o lesioni e alla qualifica, e reversibile ai superstiti.
Invece, i dipendenti pubblici del parastato godono al proposito della stessa forma di protezione della quale godono i lavoratori del settore privato, che non rientrino nelle categorie protette dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: quella dell'assicurazione contro l'invalidità, che fa corpo con quella per la vecchiaia e la morte.
Quando lo stato di invalidità si ponga in rapporto causale diretto con finalità di servizio, al dipendente parastatale, infatti, al pari di quanto avviene in generale per i dipendenti del settore privato, compete il trattamento privilegiato dell’assicurazione generale obbligatoria: cioè l'assegno privilegiato di invalidità o la pensione privilegiata di inabilità.
Il "privilegio" consiste unicamente nel fatto che il diritto a dette prestazioni si acquisisce esclusivamente per effetto della causa di servizio e quindi anche in assenza dei requisiti minimi di assicurazione (5 anni) e di contribuzione (3 anni nell'ultimo quinquennio).
Quest'ultima concettualmente si pone (rispetto allo specifico evento protetto) come tutela di base, perché di carattere generale: sicché l'assicurazione contro l'invalidità svolge una funzione sussidiaria rispetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, coprendo gli spazi che questa lascia vuoti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
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