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L’oggetto della tutela: l’infortunio e i danni indennizzabili


La legge considera infortunio l’evento prodottosi “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”, ma anche soltanto un “danno biologico”.
Il danno biologico è un danno all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, che rileva soltanto se abbia carattere permanente.
L’inabilità al lavoro è rilevante solo in quanto consista nella soppressione (inabilità assoluta), anche temporanea, o nella limitazione permanente (inabilità parziale) delle attitudini del soggetto protetto a svolgere attività lavorativa; essa, dunque, rileva per gli effetti patrimoniali.
Come già ricordato, non è indennizzabile l’infortunio che determina conseguenze di non particolare rilievo: quelle rappresentate da una menomazione dell’integrità psico-fisica (danno biologico) inferiore al 6 % del normale, o da una riduzione della capacità generica di lavoro (danno patrimoniale) inferiore al 16 % del normale.
Non indennizzabili, poi, sono quei danni alla persona che, come il danno morale o il danno esistenziale, non implicano né una riduzione della capacità lavorativa, né una menomazione psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale.
In ogni caso, perché possa addivenirsi all’indennizzo, determinante è la ricorrenza di due requisiti:
occasione di lavoro, non equivale a “causa di lavoro”, cioè non è necessario che vi sia un rapporto causale diretto con lo svolgimento dell’attività lavorativa; ma, per converso, non è sufficiente la semplice circostanza che l’infortunio si sia verificato durante o sul luogo del lavoro.
Perché possa ritenersi la ricorrenza di detto requisito deve sussistere almeno un rapporto di “occasionalità necessaria” tra lavoro e infortunio: nel senso che lo svolgimento dell’attività lavorativa deve avere creato un rischio specifico, rispetto a quelli (rischi generici) cui comunque il lavoratore, al pari di qualsiasi altro individuo, è esposto.
Ai sensi della vigente disciplina viene considerato occasionato dal lavoro e, dunque, indennizzabile, anche l’infortunio in itinere.
Particolari problemi pone l’infortunio determinatosi per effetto del c.d. rischio elettivo: cioè di un rischio aggiuntivo, colposamente attivato dallo stesso lavoratore.
In via di principio, l’eventuale colpa del lavoratore nello svolgere le operazioni attinenti la sua attività non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio da lui subito.
La legge, infatti, esclude l’indennizzabilità soltanto per l’ipotesi in cui l’infortunio sia stato determinato dal dolo del lavoratore che lo ha subito.
Tuttavia, può darsi che l’infortunio si produca per effetto di comportamenti non collegabili all’adempimento dell’obbligazione lavorativa, perché svolti in condizioni anormali (ad esempio, in stato di ubriachezza) o riferibili esclusivamente all’arbitraria iniziativa del lavoratore stesso; in tali ipotesi il nesso di dipendenza tra rischio ed evento lesivo si considera interrotto;
causa violenta, deve intendersi quel fattore che produce il fatto lesivo secondo modalità caratterizzate dalla rapidità, intesa come intensità concentrata nel tempo.
Causa violenta è, innanzitutto, quella che si manifesta attraverso un evento traumatico; ma può essere anche quella che produce effetti patologici differiti, quando “violento”, nel senso di cui sopra, sia il primum movens.

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