La nozione di: stato di bisogno, eventi protetti, rischio
Lo stato di bisogno, cui l'ordinamento previdenziale dà rilievo e offre tutela, non è "generico": tale è soltanto quello che consegue al verificarsi dei cosiddetti eventi protetti.
"Eventi protetti" sono sicuramente quelli espressamente indicati dall’art. 382 Cost.: l'infortunio, la malattia, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione.
Ciò non vuol dire che, tuttavia, che a detta elencazione possa essere riconosciuto valore tassativo.
Ormai da tempo sono acquisite alla coscienza sociale forme di tutela ulteriori, riconosciute dalla legislazione ordinaria quali: la tutela previdenziale dei familiari superstiti di lavoratore assicurato; la tutela di quella particolare situazione generatrice di bisogno, che è rappresentata dai carichi di famiglia; quella che garantisce dall'insolvenza del datore di lavoro i crediti retributivi (cioè redditi già maturati) dei lavoratori.
Tale progressiva estensione della tutela previdenziale ad eventi ulteriori e diversi, rispetto a quelli, per così dire "tradizionali" o, comunque, espressamente nominati dalla norma costituzionale, è indice dello sviluppo col di più accentuata sensibilità nei confronti di particolari situazioni di rilevanza collettiva.
Proprio per che l'"evento" viene considerato (cioè protetto) in quanto fatto obbiettivo che genera un bisogno socialmente rilevante, è ad esso estraneo il concetto di rischio.
Invero, non ha ragione di trovare applicazione nella materia previdenziale la disposizione di diritto comune che dichiara nullo il contratto di assicurazione, se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso.
Quindi, la precostituzione al rapporto assicurativo previdenziale della condizione oggettiva (o evento), prevista dalla legge, cosiddetto rischio precostituito, non rende nullo il rapporto è di per sé non impedisce, conseguentemente, il godimento delle prestazioni previdenziali da parte dell'assicurato.
Per le stesse ragioni di rilevanza obiettiva dello stato di bisogno socialmente rilevante, il diritto alla tutela non resta impedito, in via di principio, dal fatto che a determinare l'evento considerato abbiano concorso fatti colposamente provocati od aggravati dall'assicurato stesso.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto della Previdenza Sociale, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: Il rapporto previdanziale - Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione
- Autore del libro: Maurizio Cinelli - Maurizio Cinelli e Stefano Giubboni
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