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Organizzazione dello Stato e ripartizione di competenze in materia previdenziale


Sebbene non si è escluso nel settore l'intervento dei privati, si può affermare che nell'ordinamento vigente la previdenza e l'assistenza sociali sono concepiti come compiti specifici e necessari dello Stato nelle sue articolazioni.
All’iniziativa privata è riservato un ruolo meramente complementare, anche quando ne siano previste e regolamentate per legge le modalità costitutive e di intervento.
Per la ripartizione delle competenze, sia legislative che amministrative, fondamentale è quanto disposto dall’art. 117 Cost.
La potestà legislativa in materia di previdenza sociale da quella norma costituzionale è attribuita in via esclusiva allo Stato.
Le Regioni, invece, hanno potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute e in materia di previdenza complementare e integrativa.
A livello statale le funzioni di amministrazione attiva e di vigilanza in materia di sicurezza sociale sono ripartite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero degli interni.
Le funzioni amministrative sono attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, oltre che alle Regioni e allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

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