Skip to content

Stato, Regioni e autonomie locali nella lotta all'esclusione sociale


La l. 328/2000 "si può definire la magna charta del welfare locale: un welfare articolato in funzione della molteplicità e della varietà delle condizioni di bisogno, rilevabili e affrontabili solo da chi opera nel territorio".
Lo Stato ha funzioni essenziali e ad un tempo rigorosamente limitate ai compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento, definizione degli obiettivi e dei principi generali e fondamentali dell'azione dei soggetti coinvolti nel complesso e stratificato sistema integrato degli interventi e servizi sociali.
Appartiene allo Stato il prioritario compito di determinare la ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e quello di individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni.
Le Regioni sono titolari di compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo e valutazione della complessiva attuazione del sistema integrato nel proprio ambito territoriale.
La legge conferisce loro anche "l'esercizio di poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale, nei confronti degli enti locali inadempienti".
È ai Comuni, infatti, che la legge assegna la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi svolti a livello locale e, in primo luogo, la "programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete", nonché l'erogazione dei servizi stessi e delle prestazioni non riservate ad altri soggetti.
I principi fissati dalla l. 328/2000 appaiono perciò in sostanziale armonia con il mutato quadro costituzionale, nel cui ambito le Regioni vedono sensibilmente accresciuto il loro ruolo.
Essi paiono in particolare del tutto sintonici con la riserva in favore della legislazione esclusiva dello Stato in ordine alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".
I livelli di tutela attualmente garantiti dal legislatore nazionale dovranno essere quindi considerati come standard minimi non derogabili in pejus dalle Regioni, che ovviamente saranno libere, disponendo delle relative risorse, di fornire prestazioni o servizi sociali migliorativi, aggiuntivi o integrativi.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.