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Il processo evolutivo delle politiche di sicurezza sociale


Naturalmente, la "politica sociale" è obbiettivo che non poteva non essere presente già alle origini della Comunità.
Ma nell'originaria impostazione anche l'obiettivo della "armonizzazione" degli ordinamenti del lavoro dei paesi membri risulta assunto nella già ricordata, strumentale prospettiva della "funzionamento del mercato comune".
Ed è da ritenere che sia anche per tale motivo che, in via di principio, le garanzie comunitarie in materia previdenziale siano state fin dall'origine limitate ai soli prestatori di lavoro subordinato del settore privato, in quanto categoria elettivamente soggetta a possibilità di immigrazione nei vari paesi della Comunità per rispondere ad "offerte di lavoro effettive".
In sostanza, appare evidente come (almeno in tale originaria occasione) il legislatore comunitario non abbia inteso ed assunto tra i propri obiettivi la "sicurezza sociale" secondo l'ampia ed ariosa concezione universalistica della stessa.
A partire dal 1986, tuttavia, con le innovazioni apportate dall'Atto unico europeo (ratificato dall'Italia con la l. 909/86) la politica sociale ha progressivamente assunto un ruolo maggiore e più intensi e pregnanti significati.
Si in precedenza "il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro" poteva essere considerato come effetto del funzionamento del mercato comune, da questo momento tale risultato assume il connotato di un obiettivo diretto ed autonomo, allo stesso livello dell'obiettivo economico.
Da queste momento viene riconosciuto, altresì, che la sicurezza sociale, prima ancora che un complesso di strutture e tecniche normative, è un obiettivo al cui perseguimento funzionalmente si prestano non soltanto le misure, per così dire, "tradizionali" (le assicurazioni sociali), ma anche le misure di prevenzione delle situazioni generatrici di bisogno.
Peraltro, la carica innovativa dell'apporto dell'Atto unico europeo è apparsa subito controvertibile.
Innanzitutto, le quattro libertà di movimento (di beni, di persone, di servizi e di capitali), che caratterizzano il "mercato interno", potevano considerarsi risultati acquisiti già a partire dagli anni ‘70.
D'altra parte, ad una valutazione quantomeno perplessa non poteva non indurre la regola dell'inapplicabilità alla materia della "sicurezza sociale" di una delle innovazioni tecniche e politiche sicuramente di maggior rilievo dell'Atto unico: cioè la possibilità, riconosciuta al Consiglio, di adottare a maggioranza qualificata, anziché all'unanimità come di regola, le previste misure di armonizzazione delle normative nazionali.

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