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La l.cost. 3/2001: limiti alla concorrenza


La l.cost. 3/2001 ha, però, contestualmente introdotto anche precisi limiti e vincoli a forme di concorrenza che possano incrinare i fondamenti solidaristici dell'indivisibile e indefettibile impegno della Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
Il limite principale è, in tal senso, quello costituito dall'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato del prioritario compito di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La formula dei livelli essenziali, attraversa così l'intero campo delle competenze legislative regionali e fissa limiti inderogabili alla diversificazione e alla differenziazione potenzialmente indotta dalla rimappatura in senso federalista delle materie ripartite tra Stato e Regioni.
Forme di differenziazione di concorrenza saranno possibili solo una volta assicurati livelli essenziali in tutto il territorio nazionale.
Anche a questo livello la concorrenza ordinamentale non può, dunque, andare a scapito della solidarietà, ma deve piuttosto sapere sprigionare dinamiche che potenzino le effettive capacità di realizzazione dei diritti di cittadinanza sociale, innescando forme di competizione verso l'alto, "in positivo", tra le Regioni.

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