La riserva di legge: le fonti autorizzate del diritto penale
Dalla riserva di legge ex art. 252 cost. risultano autorizzate ad essere fonti del diritto penale: leggi ordinarie, Costituzione, leggi costituzionali.
Fin qui niente da eccepire, i problemi dottrinali arrivano in tema di decreti legge, decreti legislativi e leggi regionali.
La giurisprudenza tende a permettere la legittimità dei d.l. e dei d.lgs. ma non delle l.reg.:
- Decreti legge, la conversione parlamentare ed i controlli della Corte costituzionale sia sul merito, cioè sulla necessità effettiva di adottare l’atto, sia sul contenuto sembrano non porre problemi pratici.
L’unico dubbio è sulle eventuali conseguenze degli effetti prodotti in caso, poi, di mancata conversione parlamentare.
- Decreti legislativi, il Parlamento resta presente ma in maniera molto più marginale alla produzione di questi atti: non ha il potere di approvare il decreto governativo ma solo di fissare i parametri della delega.
I decreti legislativi penali si ritengono validi solo quando la legge di delega sia stata valutata coma sufficientemente dettagliata dalla Corte costituzionale la quale, poi, mantiene un potere di controllo sulla conformità del decreto alla delega.
- Leggi regionali, nonostante la legge regionale abbia pari forza di quella statale, in virtù dell’art. 117 cost. la competenza penale è esclusivamente statale.
Per quelle materie di competenza regionale che necessitano di tutela penale lo Stato può rifarsi alla normativa regionale all’interno delle proprie norme penali con un rinvio recettizio o formale.
Sono da escludere categoricamente i regolamenti indipendenti e delegati, nonché le consuetudini sia a livello positivo che negativo, cioè sia per creare che per abrogare fattispecie penali.
Le consuetudini possono svolgere funzioni integranti quando sono richiamate da un elemento di una fattispecie, come ad esempio i vari richiami a concetti come il comune sentimento di pudore, cose poste per consuetudine alla fede pubblica, ecc…
Infine la delega speciale in caso di guerra ex art. 78 cost. può attribuire al Governo poteri normativi in materia penale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto penale I, a.a. 2006/2007
- Titolo del libro: Corso di Diritto Penale
- Autore del libro: Francesco Palazzo
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