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Comminatoria edittale dei reati: le misure di sicurezza


Misure di sicurezza, sono conseguenze sanzionatorie ma non punitive dei reati.
I requisiti di applicazione sono:
- pericolosità sociale, che è distinta dalla imputabilità e deve essere accertata caso per caso;
- commissione di un fatto di reato, per i soggetti imputabili il fatto deve essere tipico antigiuridico e colpevole, mentre per i soggetti non imputabili manca la colpevolezza ma deve comunque esserci una suitas.
Per gli infermi di mente hanno funzione curativa, per i minori educativa, per gli altri rieducativa.
Per i soggetti imputabili la misura di sicurezza si aggiunge alla pena e si sconta al termine di essa.
La misura di sicurezza deve continuare fino a che il reo non abbia perso la sua pericolosità sociale, ma non è legittima una sanzione perpetua, quindi la durata sarà quella minima possibile dopodiché si effettuerà un controllo sul reo e il suo assoggettamento alla misura di sicurezza continuerà solo se risulterà ancora pericoloso, continuando con controlli periodici.
Le misure di sicurezza devono rispettare il principio di tipicità, mentre possono derogare a quello dell’irretroattività nei casi in cui una modifica alla misura di sicurezza intervenga mentre questa è già in atto: in questi casi la modifica trova applicazione anche se sfavorevole al reo, in quanto sarà ovviamente una miglioria al trattamento di recupero del soggetto.
Le misure di sicurezza non sono a numero chiuso ma, dati tutti i problemi che fanno sorgere relativamente alla loro durata, le loro specie sono ormai definitive:
- personali detentive: colonia agricola, casa di lavoro, ospedale psichiatrico giudiziario, riformatorio giudiziario;
- personali non detentive: libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare spacci di bevande alcoliche, espulsione dallo Stato;
- patrimoniali: cauzione di buona condotta (che consiste nel pagamento di una somma che viene restituita dopo un termine che va da 1 a 5 anni se non c’è stato il compimento di altri reati) e confisca (che consiste nell’appropriamento, da parte dello Stato, di beni attinenti al reato).
Le misure di sicurezza personali si applicano tenendo conto sia delle qualità personali del reo che del reato commesso.
Stiamo assistendo ad un grave declino delle misure di sicurezza, in quanto per i soggetti imputabili è la stessa pena a svolgere la funzione rieducativa, mentre per quelli non imputabili si dubita che il diritto penale possa occuparsi del loro recupero, compito che si ritiene spetti a organi extra-penali.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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