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Comminatoria edittale dei reati: le pene accessorie


Non devono obbligatoriamente essere presenti in ogni illecito penale, ma possono aggiungersi, in certi casi, alla pena principale.
Possono essere previste da specifiche norme che richiamano anche i reati cui sono collegate, oppure possono essere previste da clausole generali che le attribuiscono a reati di un certo tipo, come gli abusi d’ufficio o lo sfruttamento di posizioni di superiorità, ecc…, o di una certa gravità, come quelli che prevedono pene di ergastolo o reclusione per più di 5 anni, ecc…
Le pene accessorie si applicano in maniera automatica una volta che sia intervenuta una condanna con i requisiti per la loro applicabilità, senza quindi una disposizione espressa del giudice.
Spesso però un intervento del giudice è necessario per fissare alcuni aspetti della pena accessoria non precisamente definiti, come ad esempio la sua durata.
Inoltre le pene accessorie non sono a numero chiuso, nel senso che il legislatore può introdurne sempre di nuove.
Ciò fa si che non sia sempre facile individuare quali siano le pene accessorie, ma solitamente queste si distinguono dal loro contenuto, generalmente interdittivo o comunque privativo di certi diritti o facoltà; e dalla loro funzione, che non è principalmente affittiva ma bensì infamante, come la pubblicazione della sentenza, o impeditiva, come l’interdizione legale.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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