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Conseguenze della mancata sanatoria della citazione nulla per vizi relativi alla vocatio in ius in ordine ad effetti sostanziali ricollegati alla mera proposizione della domanda giudiziale


In assenza di sanatoria prodotta da costituzione spontanea del convenuto, gli effetti sostanziali e processuali intanto si produrranno a far data dalla prima notificazione, in quanto la citazione sia stata rinnovata entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Ove, invece, la rinnovazione non sia effettuata, il processo si estingue.
Ciò significa che, in assenza di rinnovazione, gli effetti sostanziali e processuali non si produrranno, nonostante la valida notificazione di una citazione valida come atto di esercizio dell'azione, ma viziata come atto di vocatio in ius.
Una simile disciplina non pone problemi sia riguardo agli effetti processuali i quali sono sempre funzionali ad un processo che non si estingue, sia riguardo a quegli effetti sostanziali il cui prodursi è subordinato alla conclusione del processo con una sentenza di merito di accoglimento della domanda dell'attore e cioè sempre alla mancata estinzione del processo.
Più delicata si presenta la vicenda riguardo ad effetti sostanziali della specie interruzione della prescrizione o impedimento della decadenza conseguibili anche in via stragiudiziale (tipo impugnazione del licenziamento).
Effetti di questo tipo sono ricollegati dal legislatore alla mera proposizione della domanda giudiziale notificata alla controparte, e si verificano anche in caso di estinzione del processo.
In ipotesi di questa specie gli effetti sostanziali intanto si producono in quanto si sia verificata la fattispecie sanante costituita dalla rinnovazione della citazione: in assenza di tale fattispecie l'atto di citazione originariamente nulla per vizi inerenti alla vocatio in ius non dovrebbe essere capace di produrre effetti sostanziali neanche della specie ora in esame (senza che a nulla possa valere la circostanza che alcune norme dispongono che l'effetto interruttivo rimane fermo in caso di estinzione del processo, perché evidentemente disposizioni di questo tipo si riferiscono all'estinzione di un processo validamente instaurato).
Col che nella sostanza riguardo ad ipotesi quali quelle delle impugnative di licenziamenti o di rinunce e transazioni, nonché di interruzione della prescrizione riguardo a diritti rispetto ai quali la prescrizione può essere interrotta anche da atti stragiudiziali, sarà relativamente agevole ritenere che l'atto di citazione nullo per vizi inerenti alla sola vocatio in ius possa valere come impugnazione stragiudiziale; riguardo invece alle ipotesi residuali di atto di citazione con cui si sia fatto valere in giudizio un diritto la cui prescrizione non può essere interrotta in via stragiudiziale, sarà giocoforza dover procedere ad interpretazioni correttive della lettera dell'art 1642 c.p.c. per ritenere che l'effetto interruttivo della prescrizione è ricollegato dall'art. 2943 c.c. ad una fattispecie processuale comprensiva del solo sotto-atto dell'atto di citazione relativo all'esercizio dell'azione: con la conseguenza che le invalidità proprie del solo sotto-atto di vocatio in ius non sono capaci di impedire il prodursi dell'effetto interruzione della prescrizione.

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