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Retroattività e irretroattività delle sanatorie


Gli artt. 156 ss. c.p.c. tacciono in ordine al se le con valutazioni oggettive e soggettive e la rinnovazione da essi prevista abbiano carattere retroattivo o no.
Quanto alla convalidazione soggettiva il problema non si pone: il modo d'essere di una tale sanatoria comporta sempre il suo carattere retroattivo.
Il problema invece si pone con riguardo alla rinnovazione (che può ben intervenire dopo che sia decorso il termine perentorio o la fase del processo entro cui il potere poteva essere esercitato) e, sia pure in modo più limitato, quanto alla convalidazione oggettiva.
Per risolvere il delicato problema occorre distinguere:
1. Se il difetto della requisito di forma-contenuto non consente l'individuazione del potere processuale esercitato, l'atto nullo, come non ha consentito al suo autore l'esercizio del relativo potere processuale, così non ha consentito l'esercizio dei poteri processuali correlati degli altri soggetti del processo.
L'atto nullo potrà essere sanato attraverso la tecnica dell'integrazione o della rinnovazione solo con efficacia ex nunc: cioè solo se lo stato di avanzamento del processo e/o termini di prescrizione o decadenza lo consentono.
In queste ipotesi più che di nullità sarebbe da parlare di inesistenza.
2. Se il difetto del requisito di forma-contenuto consente l'individuazione del potere processuale esercitato, ma non consente l'esercizio dei poteri processuali correlati degli altri soggetti del processo, premesso che la nullità potrà sempre essere sanata oltre che per convalidazione soggettiva anche per convalidazione oggettiva e rinnovazione, è da notare che la disciplina delle conseguenze di una nullità di tale specie e della sua sanatoria può essere di due specie notevolmente diverse:
- secondo un primo modulo le sanatorie operano con efficacia retroattiva ex tunc; a seguito della sanatoria per un verso gli effetti sostanziali e processuali si verificano fin dal momento del compimento dell'atto nullo, per altro verso le controparti sono reintegrate nella possibilità di esercitare quei poteri processuali il cui esercizio era stato impedito dall'atto nullo;
- secondo un diverso modulo, le sanatorie operano con efficacia ex nunc, non retroattiva; con la conseguenza che esse sono possibili solo se lo stato di avanzamento del processo e/o i termini di prescrizione o decadenza lo consentono, salva in ogni caso, ove la sanatoria possa operare, la possibilità per gli altri soggetti del processo di esercitare quei poteri processuali il cui esercizio era stato loro impedito dall'atto nullo.
Il primo modulo è l'unico davvero coerente con una disciplina della validità/invalidità degli atti processuali la quale rinvenga il suo asse portante nella nozione di scopo.
Il secondo modulo ottempera alle finalità processuali proprie della sanatoria con il carattere sanzionatorio dell'efficacia non retroattiva della sanatoria.
A mio avviso la scelta operata dal nostro ordinamento è chiaramente a favore del primo modulo.
La retroattività della sanatoria opera in modo pieno soprattutto riguardo alle nullità verificatesi nel corso del giudizio di primo grado: e ciò perché in tale giudizio massima e l'esigenza che il processo raggiunga il suo scopo istituzionale di sfociare in una decisione di merito che statuisca su chi ha ragione e chi ha torto.
Mi giudizi di impugnazione il legislatore o tempera l'adozione del primo modulo con alcune, applicazione del secondo (è il caso dell'appello) o opta decisamente a favore del secondo modulo (è il caso delle giudizio di Cassazione).
3. Discorso completamente diverso va fatto riguardo a difetti di requisiti di forma-contenuto funzionali al rispetto di un determinato modello processuale che il legislatore ha ritenuto necessario od opportuno e non all'individuazione del potere processuale, o all'esercizio di poteri processuali correlati degli altri soggetti del processo.
In ipotesi di questa specie il ruolo attribuito dal legislatore ordinario allo scopo, quale unico metro della validità/invalidità degli atti processuali per difetto di requisiti di forma-contenuto, esclude che l'atto privo di requisiti formali non indispensabili all'individuazione del potere esercitato o all'esercizio di poteri correlati degli altri soggetti del processo possa essere sanzionato con la nullità.
La legislazione ordinaria induce ad escludere che la sanzione di violazioni di norme processuali di tale specie possa essere rinvenuta nella nullità degli atti ed a ricercarla altrove: nel mondo delle sanzioni disciplinari, se del caso della responsabilità civile del giudice, ovvero nel mondo delle sanzioni previste dagli art. 88 e 92 c.p.c. in tema di condanna alle spese.

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