Il regime della domanda riconvenzionale
Si è detto come nel rito del lavoro è imposto al convenuto di proporre a pena di decadenza la domanda riconvenzionale nella memoria difensiva che deve depositare in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal giudice.
L’art. 418 c.p.c. dispone che il convenuto, con istanza contenuta nella stessa memoria difensiva, deve “chiedere al giudice che pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza”; decreto e memoria difensiva devono essere notificati a cura dell’ufficio all’attore.
L’interpretazione dell’art. 418 c.p.c. alla luce della sua ratio impone di ritenere “che l’attore nei cui confronti sia proposta domanda riconvenzionale ha in sostanza gli stessi poteri, e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni, che l’art. 416 c.p.c. prevede per il convenuto”: in particolare l’attore riconvenuto può proporre l’eventuale reconventio recventionis, eccezioni e prove relative alla domanda riconvenzionale non già entro la prima udienza, bensì nella memoria difensiva che a sua volta deve depositare in cancelleria 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della nuova udienza di discussione.
Nell’ipotesi in cui non vengano rispettate le prescrizioni di cui all’art. 418 c.p.c. occorre distinguere:
- se il convenuto non chiede lo spostamento della prima udienza, la domanda riconvenzionale si ha per non proposta, il che però vuol dire solo che il giudice potrà, e dovrà, conoscere unicamente a livello di eccezione;
- se l’istanza di fissazione è stata presentata e/o il giudice non emette il decreto o lo emette ma questo non è notificato nel rispetto dei termini previsti, allora la domanda riconvenzionale è ritualmente proposta si è alla presenza di vizi che incidono su forme e termini previsti a garanzia del diritto di difesa dell’attore riconvenuto e/o dello svolgimento unitario dell’udienza di discussione: talché nell’udienza di discussione, ove l’attore non eccepisca la violazione del suo diritto di difesa e non chieda lo spostamento dell’udienza, il vizio sarà sanato con la conseguenza che lo svolgimento della prima udienza costituirà per l’attore il termine finale entro cui sollevare eccezioni ed indicare prove in ordine alla domanda riconvenzionale; se invece l’attore eccepisce la violazione, il giudice dovrà fissare una nuova udienza, 10 giorni prima della quale l’attore riconvenuto potrà depositare la sua memoria difensiva.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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