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Il processo di divorzio: processo su domanda congiunta


In caso di processo su domanda congiunta di divorzio, “il tribunale non omologa qui alcunché, ma giudica, accogliendo o rigettando la domanda; il divorzio, quindi, ancorché richiesto congiuntamente, discende dalla sentenza del giudice e non, come la separazione consensuale, dall’accordo tra le parti omologato dal tribunale”.
La domanda congiunta di divorzio è proponibile sia quando entrambi i coniugi sono legittimati a chiedere il divorzio, sia quando legittimato sia uno solo.
La domanda si propone con ricorso e deve indicare, oltre alle cause su cui la richiesta di divorzio si fonda, le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L’adozione del rito camerale fa sì che i coniugi debbono comparire personalmente davanti al collegio (e non al presidente) del tribunale che deve sentirli, accertare l’esistenza della causa di divorzio posta a fondamento della domanda e valutare la rispondenza delle condizioni concordate riguardo all’interesse dei figli: dopodiché il tribunale “decide con sentenza”, accogliendo o rigettando la domanda di divorzio e le domande accessorie in tema di rapporti economici e di condizioni relative ai figli.
L’eventuale disaccordo sopravvenuto tra le parti non determina alcun mutamento di rito: il processo continua a svolgersi nelle forme abbreviate camerali e ad essere deciso con sentenza.
Questo con una sola eccezione: qualora il tribunale, se del caso anche a seguito di disaccordo sopravvenuto delle parti, ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, dispone il mutamento di rito e la rimessione del processo al presidente del tribunale, perché continui nelle forme “ordinarie”.
La sentenza pronunciata al termine del processo svoltosi nelle forme abbreviate del rito camerale è appellabile.

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