Skip to content

L’estinzione del processo esecutivo


Sono necessarie alcune osservazioni riassuntive sul tema dell’estinzione del processo esecutivo.
Anche il processo esecutivo, al pari del processo di cognizione piena, si estingue per rinuncia agli atti e per inattività delle parti.
Per la rinuncia agli atti, occorre distinguere se essa avvenga prima o dopo la vendita o l’assegnazione.
Se interviene prima, è necessario il consenso dei soli creditori muniti di titolo esecutivo, se interviene dopo, è necessario il consenso di tutti i creditori.
L’estinzione per inattività delle parti si ha allorché i creditori non proseguono o non riassumono il processo nel termine perentorio fissato dalla legge o dal giudice, nonché se nessuna delle parti (da intendersi: nessun creditore) si presenta due udienze consecutive.
È da ritenere che l’inattività sia impedita, prima della vendita o dell’assegnazione, solo da attività poste in essere da creditori muniti di titolo esecutivo, dopo la vendita o l’assegnazione anche da attività poste in essere da creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo.
L’estinzione per inattività non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata.
L’estinzione è dichiarata dal giudice dell’esecuzione con ordinanza, contro la quale è proponibile reclamo allo stesso giudice; il reclamo è deciso con sentenza appellabile.
Gli effetti dell’estinzione distinguono “se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o della assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti” ivi compreso il pignoramento; “se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione”, queste conservano efficacia e “la somma ricavata è consegnata al debitore”; le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.