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La stabilità della distribuzione del ricavato


Occorre ora esaminare se e quale stabilità abbia la distribuzione del ricavato.
Ove alla distribuzione si pervenga sulla base di accertamenti giurisdizionali passati in giudicato preesistenti o formatisi a seguito di opposizioni in sede di distribuzione, non sorge problema alcuno: la stabilità sarà garantita a tutti gli effetti; contro eventuali illegittimità commesse dal giudice il rimedio ultimo sarà all’opposizione agli atti esecutivi.
Ove invece alla distribuzione si pervenga sulla base di un accordo, si pone innanzitutto il problema del se questo accordo abbia natura sostanziale o no.
Se si ritiene che l’accordo abbia natura sostanziale, allora esso è soggetto alla disciplina dei contratti e di conseguenza la stabilità della distribuzione non sarà garantita, potendo l’accordo contrattuale essere sempre impugnato attraverso le impugnative negoziali.
La natura processuale (più corretta) dell’accordo fa sì che questo rifluisca e sia assorbito dal provvedimento del giudice che dispone la distribuzione: con la conseguenza che le uniche ragioni che potranno essere addotte, tramite l’opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione saranno ragioni di rito.
In tal modo si perviene al risultato della stabilità della distribuzione, anche se fondata sull’accordo delle parti.
Le uniche ipotesi in cui i creditori potranno essere tenuti a restituire le somme ricevute in sede di distribuzione del ricavato sono quelle dell’evizione dell’aggiudicatario o dell’assegnatario e della riforma in sede di processo di cognizione del provvedimento giurisdizionale esecutivo sulla cui base il creditore procedente abbia partecipato alla distribuzione.

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