Skip to content

La vendita forzata di un bene immobile


Nell’ipotesi in cui oggetto della vendita forzata sia un bene immobile, il carattere derivativo dell’acquisto non esclude la possibilità che l’aggiudicatario possa subire l’evizione.
Trattandosi di vendita forzata e non di compravendita, le garanzie per evizione non saranno applicabili.
Il problema è risolto esplicitamente dall’art. 2921 c.c. secondo cui “l’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripetere da ciascun creditore la parte che ha riscossa ed dal debitore l’eventuale residuo”.
È da sottolineare che la diversità di tutela del terzo proprietario del bene mobile acquistato a titolo originario dall’acquirente in buona fede, dalla tutela concessa all’aggiudicatario che subisce l’evizione: mentre il primo può fare valere le sue ragioni unicamente sulla somma ricavata non ancora distribuita, il secondo può tenere anche la restituzione dai creditori delle somme distribuite.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.