La vendita forzata di un bene immobile
Nell’ipotesi in cui oggetto della vendita forzata sia un bene immobile, il carattere derivativo dell’acquisto non esclude la possibilità che l’aggiudicatario possa subire l’evizione.
Trattandosi di vendita forzata e non di compravendita, le garanzie per evizione non saranno applicabili.
Il problema è risolto esplicitamente dall’art. 2921 c.c. secondo cui “l’acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l’evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripetere da ciascun creditore la parte che ha riscossa ed dal debitore l’eventuale residuo”.
È da sottolineare che la diversità di tutela del terzo proprietario del bene mobile acquistato a titolo originario dall’acquirente in buona fede, dalla tutela concessa all’aggiudicatario che subisce l’evizione: mentre il primo può fare valere le sue ragioni unicamente sulla somma ricavata non ancora distribuita, il secondo può tenere anche la restituzione dai creditori delle somme distribuite.
Continua a leggere:
- Successivo: La natura della vendita forzata e la sua stabilità
- Precedente: La vendita forzata: art. 2920 c.c.
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
Altri appunti correlati:
- Diritto processuale penale
- Diritto processuale civile
- Lezioni di diritto processuale civile - prima parte
- Diritto processuale civile
- Procedura civile
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro
- L'attuazione degli obblighi non pecuniari. L'astreinte italiana nel sistema delle tutele
- Sequestro probatorio e processo penale
- Gli anni settanta e il diritto del lavoro
- I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.