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La cauzione e l’inefficacia del provvedimento cautelare


La mancata prestazione della cauzione entro il termine fissato dal giudice determina l’inefficacia del provvedimento cautelare cosiddetto principale, inefficacia che va dichiarata da parte del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare cosiddetto principale.
“Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all’istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni”.
È da rilevare che l’espressione provvedimento di conferma si riferisce non solo all’ordinanza con cui il giudice originariamente adito conferma, nel contraddittorio delle parti, il provvedimento cautelare emanato con decreto in assenza di contraddittorio, ma anche all’ordinanza con cui il giudice del reclamo conferma il provvedimento cautelare emanato in contraddittorio.
Questo rilievo nella comprendere come la cauzione del possa essere imposta anche con il decreto emanato inaudita altera parte.
Infine, la natura di provvedimento cautelare propria del provvedimento e che impone una cauzione assoggetta anche questo provvedimento, si di rigetto, al regime visto prima, e se di accoglimento, al regime di inefficacia, di modificabilità, revocabilità e reclamabilità.
Inapplicabile è invece la disciplina in tema di attuazione, perché la cauzione, ove non prestata spontaneamente, determina l’inefficacia della misura cautelare principale.

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