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La revoca e la modifica

La revoca e la modifica


Nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza del provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.
Quanto poi alla possibilità che i provvedimenti cautelari confermati o modificati in sede di reclamo possano essere modificati o revocati, non avrei esitazione ad accogliere la soluzione positiva; ritenere il contrario significherebbe rendere il provvedimento cautelare, confermato o modificato in sede di reclamo, intoccabile fino all’emanazione della sentenza di primo grado, in radicale contrasto con quella esigenza di adeguamento del provvedimento cautelare agli sviluppi processo a cognizione piena che è alla base della scelta effettuata dal legislatore.

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