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La disciplina dell’inefficacia del provvedimento e delle restituzioni


La disciplina è agevolmente sintetizzabile:
- inefficacia; il provvedimento cautelare perde la sua efficacia:
- se, trattandosi di sequestri, il processo di merito cognizione piena non è instaurato entro i termini perentori indicati;
- se, trattandosi di sequestri, il processo di merito a cognizione piena si estingue per inattività delle parti o per rinuncia agli atti di giudizio o viene meno per il rigetto in rito della domanda;
- se non è stata versata la cauzione entro il termine fissato dal giudice;
- si diritto a cautela del quale era stata emanata la misura cautelare è dichiarato inesistente con sentenza italiana anche non passata in giudicato o con lodo arbitrale anche non depositato;
disposizioni particolari sono dettate quanto alla dichiarazione di inefficacia e alla rimessione in pristino.

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