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La disciplina dei provvedimenti cautelari in generale


Sino all’emanazione della l. 353/90, la disciplina procedurale dei procedimenti cautelari era carente perché inidonea a delineare una disciplina del procedimento cautelare che fissasse poche, ma certe regole del gioco, quali soprattutto: la garanzia del giudice naturale; il principio del contraddittorio; il coordinamento della misura cautelare con la cognizione piena nel senso della costante prevalenza di quest’ultima; la garanzia del diritto di difesa del destinatario passivo della misura cautelare, cioè la possibilità di provocarne un controllo immediato da parte di un giudice diverso.
La situazione del nostro diritto positivo era caratterizzata dal proliferare di modelli procedimentali diversi.
La l. 353/90 ha dettato una disciplina unitaria del procedimento cautelare in generale: seguendo la tecnica della novellazione ha anteposto alla disciplina delle singole misure cautelari tipiche e atipiche, una sezione I intitolata “dei procedimenti cautelari in generale”.
Questa disciplina si applica ai sequestri, ai provvedimenti in tema di denuncia di nuova opera o danno temuto e ai provvedimenti d’urgenza “nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”.

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