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Limiti dell’istituto del sequestro conservativo


Il sequestro conservativo, cautelando il titolare del diritto di credito unicamente contro il pericolo di insolvenza del debitore causato da atti di disposizione giuridica dei suoi beni, tutela il credito unicamente in quanto bene economico, in quanto entità patrimoniale astratta, e non già in quanto funzionale alla soddisfazione di particolari “bisogni” del creditore.
Il sequestro conservativo, quindi, garantisce ai creditori una adeguata tutela cautelare soltanto contro il danno da futura insolvenza del debitore, cioè contro il cosiddetto pericolo da infruttuosità pratica della sentenza di condanna a cognizione piena, ma non contro il danno derivante dal ritardato pagamento (cosiddetto pericolo da tardività).
Per neutralizzare i cosiddetti pericoli da tardività della sentenza a cognizione piena, sono necessarie non misure a contenuto conservativo, ma misure che consentano di anticipare, almeno in parte, il contenuto del futuro provvedimento a cognizione piena.

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