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Procedimento per ingiunzione: i requisiti speciali di ammissibilità relativi alla documentazione


Gli elementi probatori che il ricorrente deve addurre con riferimento al diritto azionato sono:
- deve darsi prova scritta del diritto: a prima vista questa sembra l’ipotesi tipica del procedimento monitorio documentale, sennonché la nozione di prova scritta non è quella prevista e valida nel corso del processo a cognizione piena, ma quella per cui sono prove scritte anche “le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile”.
Siamo alla presenza di un procedimento documentale attenuato in quanto per prova scritta si intendono tutta una serie di scritture che, se fatte valere in un processo a cognizione piena, non avrebbero alcuna efficacia probatoria; mentre tale efficacia l’anno nella fase sommaria del procedimento di ingiunzione;
- per i crediti relativi a prestazioni professionali, la domanda deve essere accompagnata dalla “parcella”.
Il problema che si pone in questo caso è che la parcella è una dichiarazione pro se: qui siamo fuori dallo schema del procedimento monitorio documentale, comunque lo si voglia dilatare, costituendo, invece, ipotesi di monitorio puro;
anche i crediti per prestazioni stragiudiziali degli operatori della giustizia possono essere provati mediante parcella.
L’aspetto di privilegio è dato dal non aver differenziato l’efficacia del provvedimento che va ad essere emanato dal giudice, a seconda che esso sia fondato su una prova documentale in senso tecnico, atecnico o su mere affermazioni del creditore e nell’aver previsto invece che, in tutti e tre i casi, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.

Un nodo centrale nella ricostruzione del procedimento di ingiunzione è se gli elementi di documentazione debbano essere considerati prove o requisiti formali:
- ove siano considerati requisiti formali, il giudice, accertato che sussistono, deve necessariamente rilasciare il decreto ingiuntivo, così che essi finiscono per essere non diversi da elementi di prova legale; mentre nel caso siano considerati strumenti probatori, la domanda proposta con ricorso potrà essere accolta in quanto il giudice si convinca, sia pure a livello di cognizione sommaria, dell’esistenza dei fatti costitutivi del credito;
- se si considerano requisiti formali, siamo alla presenza di norme eccezionali e come tali non estensibili in via analogica; nell’altro caso l’ampliamento delle ipotesi è possibile.
È opportuno rilevare che la crisi profonda del processo a cognizione piena ha indotto la dottrina, ma soprattutto la giurisprudenza ad allargare in ogni modo le maglie di limiti speciali di ammissibilità del decreto ingiuntivo (per cui sono prove scritte anche la fattura e la bolla di consegna, talora anche me scrittore contenenti dichiarazioni di terzi).

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