L'adattamento del diritto statale al diritto internazionale
Quali sono i mezzi di applicazione di una norma internazionale?
1. operatori giuridici e in particolare gli organi statali (per mezzo delle norme giuridiche)
2. accertamento giudiziario (applicazione diretta della norma da parte dei giudici)
Non si può dire che il diritto internazionale debba essere applicato a tutti i costi all'interno dello Stato perché il diritto interno deve poter difendere certi valori costituzionali, sacrificando, se necessario, il diritto internazionale. Tuttavia la difesa dei valori interni non deve avvenire ad ogni costo, perché sono importanti anche valori internazionalistici (come la collaborazione e la solidarietà internazionale).
Troviamo irrilevanti le teorie dei monisti (che ritengono che il diritto statale trova fondamento nel diritto internazionale) e dei dualisti (che sostengono che l'ordinamento statale è originario ed è netto e separato da quello della comunità degli Stati) perché ci interessa sapere come si applicano le norme internazionali e come queste si coordino con quelle interne.
Si fa tradizionalmente una distinzione tra PROCEDIMENTI ORDINARI e PROCEDIMENTI SPECIALI di adattamento dei due diritti. Il primoavviene mediante norme (costituzionali, legislative, amministrative) che si distinguono da quelle statali solo per il motivo per cui vengono emanate. Le norme internazionali vengono riformulate all'interno dello Stato. Nei procedimenti speciali, la norma internazionale non viene riformulata all'interno dello Stato: gli organi con funzioni normative ordinano l'osservanza della norma internazionale. Il costituente, il legislatore o l'organo amministrativo operano con rinvio alla norma internazionale (come del resto obbliga l'art. 10 Cost.), dando diretta applicazione nello Stato della norma internazionale. Di solito è infatti con legge che si dà ordine di esecuzione di un trattato.
Tra i due è preferibile il procedimento speciale: con il procedimento ordinario ci si trova ad inteerpretare e riformulare con provvedimento interno la norma. L'interprete si trova di fronte ad una norma identica a quella statale, tranne che per il motivo che l'ha ispirata. Applicherà la norma interna e terrà conto di quella internazionale ispiratrice solo in casi di interpretazione dubbia. Ma se il diritto internazionale di evolve? Se interviene una desuetudine o una norma abrogatrice? In casi del genere ci troviamo, quindi, di fronte a problemi di applicazione ed è per questo che si preferisce il procedimento speciale. In questi ultimi si ha un semplice rinvio e il centro dell'applicazione della norma internazionale si sposta dall'interprete al legislatore. Il giudice potrà commettere errori di interpretazione della norma internazionale, ma l'errore si ircoscriverà al caso concreto e non a tutte le fattispecie. Il procedimento ordinario è però necessario in altri casi: quando la norma internazionale non è direttamente applicabile ("self-executing"), ma necessita di un'attività integratrice da parte degli organi statali. In Gran Bretagna generalmente si usa il procedimento ordinario e, una volta introdotta, la norma internazionale coincide con quella nazionale. Gli altri Paesi invece preferiscono il procedimento speciale.
Norme self-executing e non
La norma non self-executing si può avere in due casi:
1. quando la norma attribuisce facoltà agli Stati
2. quando la norma, pur imponendo obblighi, non riceve esecuzione perché mancano gli organi predisposti o le procedure indispensabili per la sua applicazione.
Ci sono casi dubbi di norme self-executing e non self executing, ma noi crediamo che si ha self-executing quando, in caso di sospensione o di mancata obbligazione o difficoltà di applicazione della norma internazionale, si debba ricorrere a procedure di conciliazione o atti o mezzi di risoluzione delle controversie. E' ancora self-executing quando la norma internazionale contiene una "clausola di esecuzione" che preveda che gli Stati adotteranno tutte le misure di ordine legislativo o d'altro genere per dare effetto alle sue disposizioni. Invece quando nonostante la clausola di esecuzione, ci sono norme effettivamente non self-executing ed impegnano lo Stato a prendere i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati, si può parlare di non self-executing.
L'adattamento con rinvio comporta difficoltà nell'individuare la sfera di applicazione a causa della formulazione delle norme (soggetti, rapporti, enti).
Rango nella gerarchia delle fonti interne:
tende ad essere quello che, nella gerarchia delle fonti, corrisponde al procedimento (ordinario o speciale) di adattamento: se all'adattamento provvede il legislatore costituzionale, la norma avrà rango costituzionale; se è il legislatore ordinario (trattati) avrà rango di legge ordinaria.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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