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Tutela penale e libertà religiosa: cenni storici


La scelta di tutelare penalmente la religione era presente ampiamente nei codici degli stati preunitari e poi subisce una volta determinante nel periodo liberale post-unitario con l’entrata in vigore del codice Zanardelli che propone un uguale tutela penale per tutti i culti ammessi dello stato e si connotano in ragione dlela previsione della punibilità a querela di parte del vilipendio del fedele per la volontà di tutelare la libertà religiosa del singolo.
Di tutt’altro tenore l’impianto proposto dal codice Rocco del 1930 che indica quale oggetto specifico di tutela la religione in sé e non solo punisce la punibilità d’ufficio dei reati contro il sentimento religioso ma pone la religione di stato in una posizione di favore rispetto agli altri culti ammessi. Era sanzionata con pena diminuita chiunque avesse commesso uno dei fatti previsti contro un culto ammesso dello stato.
L’equilibrio normativo si altera con l’entrata in vigore della costituzione repubblicana del 48 che pur riproponendoli dualismo normativo (chiesa cattolica/altre confessioni) indica quel cambio di direzione nei rapporti tra stato e confessioni religiose che non può che ripercuotersi anche sulle forme della tutela penale accordata in questo ambito.
Il superamento della previsione di una religione di stato ad opera del protocollo addizionale dell’accordo di Villa madama dell’84 favorisce un ripensamento generale dell’assetto normativo vigente

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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