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La tutela economica del coniuge debole nei procedimenti di delibazione


La corte d’appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimoni sia stato dichiarato nullo. Si tratta delle c.d. statuizioni economiche provvisorie di competenza della corte d’appello.
Solo nel giudizio successivo il giudice ordinario disporrà in merito all’indennità o agli alimenti dovuti da un coniuge all’altro in conformità di quanto dispone il regime di matrimonio putativo.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a 3 anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro in proporzione alle sue sostanze a favore dell’altro ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Nel caso in cui a uno dei 2 coniugi sia imputabile la nullità del matrimonio, questo è tenuto a corrispondere all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità anche in mancanza di prova del danno sofferto. L’indennità deve comprendere una somma corrispondente al mantenimento per 3 anni.
Mentre nel caso del matrimonio putativo il coniuge in buona fede può al massimo aspirare ad un’indennità corrispondente al mantenimento per 3 anni, nel caso di divorzio potrebbe ottenere un assegno di mantenimento per tutta la vita. Tale differenza di disciplina trova la sua giustificazione nei presupposti e finalità dei 2 istituti , poiché in caso di matrimonio putativo civile la durata del rapporto coniugale non può che essere stata minima dati i preclusivi termini di decadenza previsti per la proposizione dell’impugnazione del matrimonio civile.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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